Per il calcolo dell’assenza per malattia del personale a tempo indeterminato si sommano alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso quelle per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Il trattamento economico, per i primi 18 mesi, nel caso di assenza per malattia nel triennio, è il seguente: Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.; dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%; dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%. Poi ci sono ulteriori 18 mesi senza retribuzione.

La circolare del ministero del Tesoro – Ragioneria Generale – IGOP prot. 195525 del 19.10.98 affermava che il periodo di assenza per malattia del personale a tempo indeterminato andava effettuata calcolando il triennio di riferimento dall’ultimo giorno dell’ episodio morboso in corso. Tale nota, infatti, affermando correttamente che il periodo dei 18 mesi non è riferibile né all’anno scolastico né all’anno solare, precisava che bisognava riferirsi al triennio precedente che viene a determinarsi dall’assenza per malattia verificatasi dall’ultimo giorno dell’evento morboso.

Con successiva nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affermato che il triennio da considerare per il conteggio dei diciotto mesi di assenza va calcolato, andando, a ritroso, dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso.
Il calcolo quindi cambia: non si considera l’ultimo giorno dell’evento morboso bensì il giorno che precede l’ultimo episodio morboso.

Se per esempio un dipendente si assenta per malattia dal 12 al 20 di ottobre, il conteggio del triennio a ritroso parte dall’11 ottobre (il giorno che precede l’ultimo episodio morboso) e non dal 20 di ottobre.

Tale nota infatti precisa che bisogna:

“Considerare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia; Sommare a tali assenze quelle dell’ultimo episodio morboso. Ciò significa che il triennio da considerare per il conteggio dei diciotto mesi di assenza va calcolato, andando a ritroso, dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso. Seguendo tale criterio alle assenze effettuate negli ultimi tre anni vanno aggiunte quelle del nuovo episodio morboso per stabilire se e quando sarà superato il periodo massimo consentito”.

Pertanto, se un dipendente è assente dal 22/10/2014 al 22/11/2014, il triennio precedente si deve calcolare dal 21/10/2014 e poi sommare ad esso l’ultimo episodio morboso (dal 22/10/2014/ al 22/11/2014).

Per chiarire in tutti i suoi aspetti la questione l’Aran spiega dettagliatamente le modalità di calcolo.

Il sistema di computo delle assenze per malattia, ai fini dell’applicazione delle previsioni dell’art. 17 del CCNL/2007, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morboso, ha carattere dinamico.

Pertanto, man mano che trascorre il tempo e si passa da un anno all’altro, in base al meccanismo dello scorrimento annuale, in occasione di ogni ulteriore episodio morboso, sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo in atto.

Di volta in volta, in base alle risultanze derivanti dalla somma dei giorni di assenza dell’ultima malattia con quelli intervenute allo stesso titolo nei tre anni immediatamente precedenti la stessa, il datore di lavoro pubblico:

  1. verifica il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente ai sensi dell’art.17, comma 1, del CCNL/2007 (ed eventualmente ai sensi del comma 2);
  2. determina il trattamento economico da corrispondere allo stesso; infatti, sulla base dell’entità delle assenze risultanti dal computo effettuato in occasione dell’’ultima malattia, il lavoratore si collocherà in una delle diverse articolazioni temporali previste all’interno del periodo massimo di 18 mesi e riceverà il trattamento economico previsto nella misura prevista dal CCNL, per ciascuna di esse (100% della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza; 90 % per i successivi 3 mesi; 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi).

Dato il carattere dinamico del sistema, la circostanza che in un dato momento il dipendente si trovi, sulla base delle assenze effettuate, nel periodo per il quale viene corrisposta una retribuzione pari al 90% della retribuzione, non vuol dire che necessariamente da quel momento le ulteriori assenze potranno essere remunerate solo in tale misura oppure in quella più bassa pari al 50% della retribuzione ma è sempre necessario, di volta in volta, procedere al calcolo di cui al punto B); pertanto, potrebbe accadere che, decorso un significativo arco temporale dalle precedenti assenze per malattia, scorrendo in avanti il triennio di riferimento (con la conseguente possibile esclusione dal computo dei precedenti periodi di assenza per malattia più remoti nel tempo), sommando l’ultimo periodo di malattia a quelli ricomprese nei tre anni immediatamente antecedenti allo stesso, il numero dei giorni risultanti da tale operazione consente di collocare di nuovo il dipendente nella prima fascia retributiva (assenze retribuite al 100%).”

In sintesi, per constatare se è stato superato il periodo di comporto e per analizzare la percentuale di retribuzione che spetta al dipendente è necessario:

  1. Determinare il triennio precedente l’ultimo episodio morboso: nel caso esposto nel quesito, giorno precedente l’inizio della malattia in atto, andare a ritroso di tre anni;
  2. Sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio;
  3. Sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedente di cui al secondo punto, quelle del nuovo episodio morboso.

 

Di volta in volta, in base alle risultanze derivanti dal terzo punto è necessario:

  1. Verificare il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto;
  2. Determinare il trattamento economico da corrispondere.

NOTA BENE

Nel momento in cui vi è un nuovo evento morboso le assenze cadenti nel periodo iniziale del triennio si devono progressivamente escludere, in quanto l’arco temporale del triennio si sposta in avanti e fa sì che le assenze poste all’inizio vengano eliminate, se collocate oltre il triennio dalla data finale.

Questa precisazione è importante, perché è da questo calcolo che dipende anche la relativa retribuzione dell’assenza.

 

 

FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)

AUTORE: Paolo Pizzo

 

 

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