Il beneficio riguarda gli interventi nuovi, non programmati prima dell’entrare in vigore della norma, e idonei ad assicurare il servizio a tuti gli abitanti dell’area coinvolta.

Lo scorso 11 novembre è entrata in vigore la legge 164/2014 di conversione del Dl 133/2014, il cosiddetto “Sblocca Italia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre.
Con l’articolo 6 della norma, il governo ha inteso promuovere gli investimenti per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda larga, riconoscendo un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute dall’impresa che realizza l’intervento infrastrutturale. Si tratta di un bonus da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I crediti saranno riconosciuti, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, a favore di interventi infrastrutturali per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, e che dovranno essere realizzati sulla rete di accesso a banda ultralarga, attraverso cui viene fornito lo stesso tipo di servizio all’utente.

In base all’articolo 6 del Dl 133/2014, così come modificato dalla legge 164/2014, per essere ammessi a tali benefici debbono ricorre alcune condizioni.
In primo luogo, gli interventi infrastrutturali devono essere nuovi e non già previsti in piani industriali o finanziari alla data di entrata in vigore della legge, idonei ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell’area considerata e, infine, devono soddisfare gli obiettivi di pubblico interesse previsti dall’Agenda digitale europea.

La norma prevede anche determinate soglie d’investimento privato a seconda della grandezza del comune interessato e fissa dei termini ben precisi per il completamento degli interventi infrastrutturali.
Per esempio, sono necessari investimenti non inferiori a 200mila euro e a un milione di euro a seconda che si tratti di comuni, rispettivamente, con popolazione inferiore ai 5mila abitanti oppure superiore ai 10mila abitanti. Laddove la popolazione sia compresa, invece, tra 5mila e 10mila abitanti, l’investimento richiesto non può essere al disotto di 500mila euro.

Il tempo a disposizione per il completamento dei lavori oscilla tra i nove e i dodici mesi e decorre dalla data di prenotazione sul sito web predisposto dal ministero dello Sviluppo economico. Per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 milioni di euro il termine di completamento è esteso, rispettivamente, a ventiquattro e trenta mesi, a condizione che sia assicurata la connessione, a tutti gli edifici scolastici nell’area interessata, entro i primi dodici mesi. Infine, se l’importo supera i 50 milioni di euro, il termine previsto è di tre anni.

La prenotazione rappresenta una condizione essenziale per accedere all’agevolazione.
In merito, la legge prescrive che l’operatore interessato deve prenotarsi mediante apposito formulario sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga del ministero dello Sviluppo economico. Con tale adempimento, l’operatore dimostrerà il proprio interesse per la specifica area, dando così evidenza pubblica all’impegno che intende assumere.
Nel caso in cui si verifichi un conflitto di prenotazione, il beneficio viene riconosciuto a chi presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e con livelli di servizi più elevati.
A pena di decadenza, nei tre mesi successivi alla prenotazione, l’operatore deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente.

La legge, inoltre, prevede un sistema di controlli con lo scopo di verificare la conformità della realizzazione rispetto agli impegni assunti. A tal fine, l’operatore dopo il completamento dell’intervento ha l’obbligo di inviare una comunicazione certificata dell’avvenuto collaudo tecnico per dare la possibilità all’amministrazione di accertare la conformità dello stesso rispetto agli impegni assunti.

L’osservanza di tali adempimenti è fondamentale per ottenere i benefici fiscali e, contemporaneamente, fa sorgere in capo all’impresa l’obbligo di mettere a disposizione di altri operatori l’accesso all’infrastruttura passiva secondo le determinazioni dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Le agevolazioni sono ammesse solo quando le condizioni di mercato non siano in grado di garantire che l’investimento privato sia realizzato entro due anni dall’entrata in vigore della legge in esame.

Inoltre, non possono usufruire del beneficio fiscale, le imprese che vogliano operare nelle aree in cui esistono già infrastrutture idonee ad assicurare il servizio.
Gli interventi, che presentano tutte le caratteristiche elencate dalla norma in esame, possono usufruire del credito d’imposta a valere sull’Ires e sull’Irap complessivamente dovute dall’impresa che realizza l’intervento, entro il limite del 50% del costo dell’investimento.
Il credito d’imposta non è tassato perché non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’Irap ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Al fine di dare attuazione alla normativa in esame, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno adottati uno o più decreti ministeriali con cui saranno stabilite le modalità per assicurare l’effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell’intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d’imposta, nonché sarà stabilito il procedimento per la richiesta del beneficio e per l’individuazione, da parte del Cipe, del limite degli interventi agevolabili.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Massimo Foniciello

 

 

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