Decontribuzione sulle assunzioni a tempo indeterminato nella Legge di Stabilità 2015 a confronto con la Legge 407/90 per il collocamento di disoccupati: cosa cambia?

Mentre da un la Legge di Stabilità 2015 introduce una nuova decontribuzione per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato, dall’altro interviene sugli incentivi della Legge n. 407/90 (art. 8, comma 9) che finora ha concesso a chi assume disoccupati uno sgravio contributivo per tre anni, che nella fattispecie si traduce in uno sconto del 100% per le imprese del Mezzogiorno e 50% per gli altri datori di lavoro. La norma ha fino ad oggi contribuito al collocamento di moltissimi lavoratori, disoccupati da almeno 24 mesi (status comprovato da certificazione dei Centri per l’Impiego), con contratto a tempo indeterminato, anche part-time.

Legge 407/90 a rischio

Nella bozza della Legge di Stabilità 2015si legge infatti all’articolo 12, comma 3:

“I benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015”.

Resta da capire se quel ”lavoratori ivi indicati” lasci speranze o meno.

Decontribuzione

Alla luce di una recente sentenza di Cassazione (la n.18710 depositata il 6 agosto 2014), l’agevolazione contributiva per 36 mesi sarebbe teoricamente applicabile attraverso una riduzione (con stesse percentuali previste per i contributi assistenziali INAIL) del:

  • 50% dei contributi dovuti, nel caso di datori di lavoro ovunque operanti oppure operanti nel Mezzogiorno ma senza natura di impresa (quindi anche enti pubblici economici, liberi professionisti e consorzi di imprese).
  • 100% per imprese artigiane e datori di lavoro che rivestono natura di impresa o impresa artigiana operanti nei territori del Mezzogiorno.

L’assunzione agevolata non deve essere effettuata in sostituzione di altri lavoratori dipendenti licenziati nei 6 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo per riduzione del personale. Possono accedere al beneficio i soli datori di lavoro che risultino in regola con il DURC e le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Sono esclusi i datori di lavoro o gli utilizzatori con contratto di somministrazione che abbiano in atto, nella stessa unità produttiva, sospensione dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale per professionalità sostanzialmente coincidenti con quella del lavoratore da assumere.

 

 

FONTE: PMI (www.pmi.it)

AUTORE: Francesca Vinciarelli

 

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