La sostitutiva pagata in sede di precedenti analoghe operazioni può essere scalata soltanto quando si tratta dello stesso soggetto, per evitare duplicazioni di imposta.

In caso di donazione di una partecipazione il cui valore è stato già rideterminato dal donatario, l’imposta sostitutiva non può essere scomputata da quella dovuta dai beneficiari in occasione di una successiva rideterminazione.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014.

Il caso
Due soci detenevano, all’1 luglio 2011, una quota di partecipazione in una società pari al 50% ciascuno della loro società.
In un primo momento, hanno rideterminato il valore di una quota pari al 20% della partecipazione, effettuando i previsti adempimenti (redazione di una perizia giurata e versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva del 4%) entro il 30 giugno 2012 (articolo 7, comma 2, lettera dd), del Dl 70/2011).
Successivamente, hanno deciso di rivalutare l’intera quota di partecipazione posseduta, portando a termine i correlati adempimenti entro il 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 473, legge 228/2012).
A luglio 2013 hanno trasferito a titolo gratuito ai propri coniugi e figli la proprietà di alcune quote e la nuda proprietà di altre; i coniugi, a loro volta, hanno trasferito ai figli quanto ricevuto.
Coniugi e figli, che detenevano la proprietà delle quote, hanno rideterminato il valore delle partecipazioni e dei relativi diritti, alla data dell’1 gennaio 2014.
È in questa circostanza, quella della ulteriore rideterminazione delle partecipazioni ora detenute dai donatari, che questi ultimi chiedono all’Amministrazione finanziaria se sia possibile scomputare l’imposta sostitutiva pagata dai donanti nel corso delle precedenti rideterminazioni.

Il parere dell’Agenzia
Per rispondere al quesito, i tecnici dell’Agenzia esaminano innanzitutto la norma sulle modalità di calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati per effetto della cessione di attività ricevute in donazione (articolo 68, comma 6, del Tuir), secondo cui si assume come costo fiscale quello sostenuto dal donante, aumentato dell’eventuale imposta di donazione (a carico del donatario). In pratica, per evitare salti di imposta, si deve tener conto del costo che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria, l’avesse ceduta a titolo oneroso.
In caso di donazione, pertanto, il donatario deve considerare lo stesso costo o valore di acquisto che avrebbe assunto il donante, compreso quello rideterminato.
Tuttavia, l’imposta sostitutiva pagata dal donante, trattandosi di un’imposta personale, serve a rideterminare il costo di acquisto della partecipazione, producendo l’effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione da parte dello stesso soggetto che ha effettuato la rideterminazione.

Va poi evidenziato che lo scomputo dell’imposta in caso di successive rideterminazioni (articolo 7, comma 2, lettera ee) del Dl 70/2011) è possibile solo se effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l’imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni; lo scopo, infatti, è quello di consentirgli il recupero dell’imposta pagata ed evitare duplicazioni di imposta.
Pertanto, in caso di rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione posseduta all’1 gennaio 2014, i donatari non possono scomputare l’imposta sostitutiva versata dai donanti.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

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