Online sul sito INPS il modello di domanda per il contributo ai datori di lavoro che assumono Neet iscritti al Piano Garanzia Giovani: requisiti, termini, procedure, ammontare del bonus.
Online i moduli INPS con cui imprese, autonomi e professionisti possono fare domanda di incentivo per le assunzioni dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017 di giovani iscritti al Piano Garanzia Giovani e con difficoltà a trovare un impiego: si tratta del contributo economico di cui al Decreto Bonus del Ministero del Lavoro (Decreto Direttoriale 1709\SegrDG\2014) per i nuovi contratti di tempo indeterminato o determinato di almeno sei mesi (anche cooperative di lavoro e agenzie di somministrazione) anche in part-time (orario almeno pari al 60% del tempo pieno).
Mentre le istruzioni erano state fornite nei giorni scorsi nella Circolare INPS 118/2014, dal 10 ottobre è onlune sul sito INPS (applicazione DiResCo) il modello GAGI (Garanzia Giovani), necessario per inoltrare istanza preliminare di ammissione all’incentivo, come comunicato con il Messaggio INPS7598 del 9 ottobre.
Requisiti lavoratore
Le assunzioni devono riguardare giovani tra 16 e 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani attraverso il portale ufficiale, accessibile ai Neet (Not in employment, education or training) che non hanno impiego e non studiano. Il requisito di età deve essere soddisfatto al momento dell’iscrizione al Pano, non quando avviene l’assunzione: significa che il giovane non può avere compiuto 30 anni quando si iscrive al Programma Garanzia Giovani, ma può averli compiuti nel momento in cui viene assunto. L’agevolazione spetta solo se all’assunzione si è già compiuto 16 anni e solo se si è ancora Neet.
Se un datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore già in somministrazione, spetta un incentivo pari alla differenza tra bonus previsto per indeterminato e quello già utilizzato dall’agenzia di somministrazione, sempre restando nella classe di profilazione iniziale. Se il rapporto in somministrazione non era agevolato il beneficio spetta per intero, a prescindere dal fatto che l’assunzione avvenga con o senza soluzione di continuità con il rapporto in somministrazione.
Requisiti datore di lavoro
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in una regione o provincia autonoma in Allegato 1 del decreto: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, provincia di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Attenzione: per Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia e Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve essere in regola con obblighi contributivi, adempimenti su condizioni di lavoro e disposizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006. L’incentivo non spetta (ai sensi dei commi 12, 13 e 15, legge 92/2012) se:
- l’assunzione è attuazione di un obbligo preesistente,
- l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine,
- il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale,
- il lavoratore era stato licenziato dal datore di lavoro nei sei mesi precedenti,
- il datore di lavoro inoltra in ritardo le comunicazioni obbligatorie su assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro.
Presentazione domanda
Bisogna utilizzare il modulo telematico GAGI (ecco il fac simile) online dal 10 ottobre 2014 all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” del sito INPS, con percorso: Servizi Online > per tipologia di utente Z aziende, consulenti e professionisti Z servizi per le aziende e consulenti Z autenticazione con codice fiscale e PIN > dichiarazioni di responsabilità del contribuente.
Procedura
Nella domanda preliminare il datore di lavoro indica nominativo del lavoratore e regione/provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. L’INPS controllerà i requisiti del giovane e determinerà l’importo del bonus, verificando la disponibilità di risorse e comunicando l’esito sempre all’interno dell’applicazione “DiResCo”. Entro 7 giorni da questa comunicazione, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione (se non ancora avvenuta) ed entro 14 giorni deve comunicarla all’INPS chiedendo conferma della prenotazione (di fatto, la domanda definitiva di ammissione al beneficio). L’Inps effettuerà pertanto i controlli finali sui requisiti ed invierà l’esito nelcassetto previdenziale. Le modalità di fruizione dell’incentivo tramite conguaglio/ compensazione sulle denunce contributive, saranno comunicate dall’INPS con apposito messaggio.
I datori di lavoro senza matricola aziendale devono farne richiesta all’INPS e, contestualmente alla domanda, inviarne comunicazione utilizzando la funzionalità contatti del “Cassetto previdenziale aziende” o inviando una email alla sede INPS competente (indirizzi nella sezione “contatti – le sedi INPS”) indicando nell’oggetto “iscrizione azienda – istanza per incentivo Garanzia Giovani – D.D. 08/08/2014“.
Assunzioni 3-9 ottobre
Esclusivamente per queste domande, i moduli vanno inviati entro il 25 ottobre 2014. Per queste istanze, l’ammissibilità sarà determinata in base all’ordine cronologico di assunzione (non a quello di presentazione della domanda, come per tutte le istanze successive al 10 ottobre). Anche dopo il 25 ottobre è possibile inviare domanda per le assunzioni effettuate nella prima settimana (dal 3 al 9 ottobre), ma in questo caso l’ammissibilità seguirà le regole ordinarie, quindi l’ordine di presentazione delle domande. Le domande inviate nelle prime settimane di rilascio del modulo non verranno elaborate nel giorno successivo all’inoltro come le altre, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, effettuata non appena saranno completate le procedure informatiche inerenti il complessivo sistema di gestione automatizzata. Fino alla data dell’elaborazione cumulativa, il datore di lavoro potrà apportare modifiche, inviando una seconda istanza che annulla la precedente.
FONTE: PMI (www.pmi.it)
AUTORE: Barbara Weisz