Chi desidera rettificare gli importi dovuti a novembre, come riportati nel prospetto di liquidazione, deve manifestare tale volontà in forma scritta al sostituto d’imposta

Scade martedì 30 settembre il termine per richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico, sotto la propria responsabilità, di annullare o ridurre il secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca.
L’opportunità riguarda i contribuenti che, per il 2014, prevedono di conseguire redditi inferiori a quelli dell’anno scorso o di sostenere maggiori spese detraibili o deducibili.
Chi, dunque, si rende conto di avvicinarsi alla fine dell’anno con una situazione reddituale sostanzialmente differente – in negativo – rispetto a quella avuta nel 2013, può comunicare al proprio sostituto d’imposta gli importi che intende versare in acconto e che saranno addebitati sulla retribuzione/pensione di novembre.
 
La richiesta da consegnare al datore di lavoro o all’ente pensionistico deve riportare, come oggetto, che si tratta della comunicazione di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca e, a seguire, i dati del dichiarante e i nuovi importi (eventualmente, anche zero) da trattenere a titolo di seconda rata di acconto.
Nel caso di dichiarazione congiunta, è opportuno specificare se l’annullamento (o la riduzione) riguarda solo le somme del dichiarante o anche quelle del coniuge, indicando i rispettivi importi da trattenere.
 
Attenzione agli errori, però. Qualora le previsioni risultassero sbagliate e, quindi, venisse pagato un acconto inferiore al dovuto, scatterebbe, oltre agli interessi, la sanzione per versamento insufficiente, pari al 30% delle somme omesse (ridotta al 10%, se la conseguente comunicazione di irregolarità viene pagata nei trenta giorni successivi al suo ricevimento).
È comunque possibile rimediare prima che giunga la comunicazione, ricorrendo al ravvedimento operoso, cioè versando: la differenza d’imposta dovuta; gli interessi legali nella misura dell’1% annuo, calcolati per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del 1° dicembre (quest’anno, il 30 novembre cade di domenica); la sanzione ridotta allo 0,2% giornaliero se si regolarizza nei primi 14 giorni dalla scadenza, al 3% se si paga entro 30 giorni, al 3,75% se si provvede entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Rodolfo Rinaldi

 

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