Possibile trasmettere il primo aggiornamento, se in scadenza nel semestre successivo al termine dell’esercizio sociale, unitamente all’attestazione del mantenimento dei requisiti

Con la circolare n. 3672/C del 29 agosto scorso, il ministero dello Sviluppo economico ha inteso semplificare gli adempimenti a cui le start up innovative o gli incubatori certificati devono sottostare per confermare o aggiornare le informazioni necessarie per mantenere l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.

La norma di riferimento
La tipologia aziendale è stata introdotta e disciplinata, nel nostro ordinamento, dal Dl 179/2012, cosiddetto decreto Crescita 2.
Tale normativa ha definito la start up innovativa fornendo i requisiti identificativi e ha previsto una serie di esenzioni ai fini della costituzione e iscrizione dell’impresa nell’apposito Registro, nonché agevolazioni fiscali, deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro dell’impresa.
Rientrano in tale tipologia le società di capitali di diritto italiano, costituite anche in forma di cooperativa, e le società europee aventi sede fiscale in Italia che rispondono a determinati requisiti e che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Inoltre, la norma prevede tre diversi adempimenti nei confronti del registro delle imprese, di cui due parzialmente sovrapposti, cui le start-up e gli incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell’anno solare.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 8, il godimento di tali agevolazioni per le nuove realtà aziendali è subordinato all’iscrizione a un’apposita sezione del registro delle imprese. Ai fini dell’iscrizione, il possesso dei requisiti di legge deve essere attestato dal legale rappresentante della società mediante autocertificazione.
Per tali imprese, ai sensi del comma 14, è previsto l’obbligo di aggiornare le informazioni ogni semestre. L’adempimento deve essere costante e, pertanto, anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società start up deve comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate.
Inoltre, ai sensi del comma 15 dell’articolo 25, l’impresa entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, dovrà presentare una nuova autodichiarazione del legale rappresentante attestante la conservazione del possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione speciale.

Verso la semplificazione
Con la circolare n. 3672/C, il Mise ha evidenziato che l’esistenza di tre diversi adempimenti nei confronti del registro delle imprese, cui le start-up innovative e gli incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell’anno solare, ha ingenerato dubbi interpretativi tra gli operatori del settore.
Per semplificare gli adempimenti e, con particolare riferimento alla conferma del possesso dei requisiti, il provvedimento chiarisce che le scadenze per la trasmissione degli aggiornamenti successivi al primo, da comunicare al registro delle imprese competente, sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.
Quindi, il secondo adempimento andrà effettuato il 30 giugno o il 31 dicembre, immediatamente successivi alla scadenza dell’anno di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, mentre il primo aggiornamento delle informazioni, di cui al comma 14, entro sei mesi dall’iscrizione.

A questo proposito, interessante è il passaggio interpretativo con cui viene specificata la possibilità di trasmettere tale primo aggiornamento, se in scadenza nel semestre successivo al termine dell’esercizio sociale, unitamente all’attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15. In tal modo vengono ridotti a due i tre adempimenti attualmente previsti.

Pertanto, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio potranno essere depositate, sia le comunicazioni attinenti all’aggiornamento delle informazioni, sia l’autocertificazione del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge. La perentorietà del 30 giugno rimane, comunque, per entrambe le comunicazioni.
Il deposito congiunto è previsto anche nell’ipotesi di mancata approvazione del bilancio di esercizio nei termini di legge, purché sia rispettata la data del 30 giugno.

Le istruzioni fornite valgono anche per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell’informazione.

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Massimo Foniciello

 

 

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