L’Agenzia delle Entrate conferma una grande attenzione verso gli strumenti telematici che consentono di favorire un costante dialogo con i contribuenti e, al contempo, di razionalizzare e contenere i relativi costi.
In questo senso, il “Cassetto fiscale” permette a ciascun contribuente di conoscere, on-line e in sicurezza, tutta una serie di informazioni che riguardano la propria posizione fiscale.
Cosa è il cassetto fiscale?
Il “Cassetto fiscale” è il servizio che consente al contribuente di consultare le proprie informazioni fiscali.
In tale spazio virtuale è possibile, tra l’altro, prendere visione dei dati delle proprie dichiarazioni fiscali, dei rimborsi, dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, dei dati patrimoniali (atti del registro), delle comunicazioni di anomalie da studi di settore, delle informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.
Ogni contribuente ha la possibilità, inoltre, di delegare fino a due intermediari alla consultazione del proprio cassetto fiscale.
Il servizio è disponibile per gli utenti di Fisconline, che accedono inserendo il codice pin rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, e per quelli Entratel, che utilizzano il proprio codice personale.
Il cassetto fiscale e le comunicazioni di anomalia relative agli studi di settore
Così come avvenuto negli ultimi anni, anche nel 2014 l’Agenzia ha proseguito l’attività di predisposizione di comunicazioni relative a particolari anomalie che potrebbero essere dovute alla omessa o non corretta indicazione di dati per l’applicazione degli studi di settore ovvero al comportamento di soggetti che, seppur tenuti, non hanno presentato il relativo modello.
Fino all’anno scorso, per tali campagne informative, venivano utilizzate due modalità di comunicazione ai contribuenti interessati:
- l’invio di una raccomandata direttamente presso il domicilio del contribuente
- l’invio telematico (Entratel) delle comunicazioni veicolate tramite gli intermediari che avevano provveduto a trasmettere le loro dichiarazioni.
Per le comunicazioni trasmesse nel 2014, invece, è stato completamente abbandonato il ricorso alla posta cartacea, privilegiando le funzionalità del “Cassetto fiscale”.
Le opportunità del contribuente
Già dall’anno scorso, il contribuente può richiedere, attraverso Unico, che eventuali comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore siano trasmesse all’intermediario che si è occupato di predisporre la dichiarazione.
Chi è interessato a tale opportunità, può barrare la casella “Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario”, inserita nel riquadro “Firma della dichiarazione” di Unico.
L’intermediario, a sua volta, ha la possibilità di accettare di ricevere la predetta comunicazione telematica barrando la casella “Ricezione comunicazione anomalie dati studi di settore” inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” di Unico.
Quindi, nel caso siano barrate entrambe le caselle, la comunicazione di anomalia, oltre a essere inserita nel “cassetto fiscale” del contribuente, viene inviata anche all’intermediario tramite il canaleEntratel.
Ai contribuenti abilitati ai servizi telematici, che al momento della registrazione hanno optato per la ricezione di “Avvisi”, viene inserito un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio via e-mail o sms, con il quale li si invita ad accedere al proprio “cassetto fiscale” per prendere visione della comunicazione di anomalia in esso pubblicata.
Cosa può fare il contribuente destinatario di una comunicazione da studi di settore?
Il contribuente o l’intermediario autorizzato che visualizza nel cassetto fiscale una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate afferente una possibile anomalia relativa gli studi di settore può fornire risposte utilizzando appositi canali telematici senza recarsi in ufficio.
In particolare, nella sezione relativa agli studi di settore presente sul sito internet dell’Agenzia è presente uno specifico software denominato “Comunicazioni anomalie 2014“.
Le risposte fornite all’Agenzia attraverso questo canale confluiranno nel “cassetto” del contribuente e saranno dallo stesso sempre consultabili (a tal proposito, si ricorda che è possibile effettuare l’invio telematico delle risposte alle comunicazioni dal 13 giugno 2014 al 30 maggio 2015).
Inoltre, il contribuente, laddove intenda modificare la dichiarazione presentata rettificando o integrando le informazioni fornite, dovrà presentare una specifica dichiarazione integrativa nei termini stabiliti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, che prevede: “Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi … possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3“. Al riguardo, si richiamano i chiarimenti forniti al paragrafo 9 “comunicazioni di anomalia” della circolare n. 23/E del 2013 (chiarimenti in merito sono stati forniti anche nel documento “Faq – Chiarimenti su come devono essere allegati i modelli degli studi di settore a Unico“, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione afferente le comunicazioni di anomalie relative all’annualità 2013).
Oltre a tale possibilità, il contribuente ha, ovviamente, la facoltà di correggere i propri comportamenti nelle dichiarazioni successive, evitando così di incorrere in futuro in eventuali sanzioni o in potenziali attività di controllo.
Le altre informazioni relative agli studi di settore disponibili nel cassetto fiscale
Attraverso un semplice click nella funzionalità del servizio “Cassetto fiscale” relativa agli studi di settore allo stato è possibile consultare la seguente ulteriore documentazione:
- gli inviti previsti dal decreto legge 98/2011 spediti tramite raccomandata per i periodi d’imposta 2010 e 2011 (a partire dal periodo d’imposta 2012 gli “inviti” a presentare il modello degli studi di settore non sono stati più recapitati al domicilio del contribuente a mezzo posta; la fattispecie è stata direttamente gestita tramite la ricevuta di Unico 2013, come modificata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2013) ai contribuenti che hanno indicato, nel quadro contabile di Unico, un codice attività per cui è previsto uno studio di settore, ma non hanno presentato il relativo modello né hanno indicato in dichiarazione una causa di esclusione o di inapplicabilità che ne avrebbe giustificato il mancato invio
- la ricevuta di presentazione di Unico 2013, contenente l’invito a trasmettere il modello per gli studi di settore nel caso in cui, pur essendovi tenuto, il contribuente non l’avesse trasmesso
- i modelli degli studi di settore presentati con Unico 2011, comprensivi dei relativi esiti di congruità, coerenza e normalità economica
- le segnalazioni inviate, per i periodi d’imposta 2010 e 2011, dai contribuenti o dai rispettivi intermediari per comunicare eventuali giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza, risultanti dall’applicazione degli studi di settore, o per fornire elementi in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi stessi
- le risposte, le giustificazioni o i chiarimenti inviati, a seguito di comunicazioni di anomalia inoltrate negli anni precedenti, dal contribuente o dall’intermediario tramite l’apposita procedura informatica
- le anomalie riscontrate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico e i dati degli studi di settore per i periodi d’imposta 2010 e 2011.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORI: Enrico Polella, Elisabetta Pellegrini, Roberta Tomassetti