Pubblicata sul sito dell’esecutivo dell’Unione europea la decisione che autorizza la misura agevolativa
La Commissione europea ha autorizzato la misura agevolativa prevista dall’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 per incentivare gli investimenti privati nel capitale sociale delle start-up innovative, classificandola come un aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno”, sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese.
La norma istitutiva ha previsto in maniera esplicita la notifica della misura all’esecutivo europeo prima dell’attuazione, in base a quanto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, per le valutazioni sulla configurabilità quale aiuto di Stato e sull’eventuale compatibilità con il quadro normativo comunitario.
Il 5 dicembre scorso, con la decisione C(2013) 8827 final, l’organo comunitario ha concluso l’iter di valutazione della misura e ha deciso “di non sollevare obiezioni”, consentendo così alle autorità italiane di dare finalmente attuazione alla misura, a decorrere dalla data della notifica, avvenuta il giorno successivo.
Modalità di accesso e fruizione delle agevolazioni
L’ultimo tassello mancante per poter dare piena attuazione al regime agevolativo, sarà la pubblicazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, cui rimanda la norma istitutiva per la disciplina delle modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni, e che le autorità italiane hanno già sottoposto al vaglio della Commissione europea, notificandolo in bozza insieme alla norma primaria. Intanto sul sito della Commissione europea è stata pubblicata la decisione comunitaria che attende ora di figurare nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
L’agevolazione in sintesi
Gli incentivi riguardano gli investimenti nel capitale sociale di imprese “start-up innovative”, effettuati, in base al comma 4 del citato articolo 29, “per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, da qualsiasi investitore, sia esso soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche o all’imposta sul reddito delle società.
In proposito, è bene precisare che la decisione della Commissione europea prevede, in realtà, che“gli incentivi fiscali possono essere richiesti per gli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015”. Con ogni probabilità nell’autorizzazione comunitaria non si è tenuto conto della versione aggiornata della norma, che contempla tra le annualità agevolabili anche il 2016 (cfr. il comma 16-ter dell’articolo 9, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 99).
I criteri che un’impresa deve soddisfare per essere considerata una “start-up innovativa” sono stabiliti dall’articolo 25 del medesimo decreto legge n. 179 del 2012. In particolare l’impresa deve essere una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, o anche una societas europea, che svolge, da non oltre 48 mesi, attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto contenuto tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che ha una produzione annua di valore non superiore a 5 milioni di euro e non distribuisce utili.
L’investimento indiretto e casi di esclusione
L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di “altre società di capitali”, che investono prevalentemente in start-up innovative. Dalla misura sono esclusi, in linea con i citati Orientamenti comunitari sugli investimenti in capitale di rischio, gli investimenti effettuati da soggetti a partecipazione pubblica o destinati ad imprese classificabili come “imprese in difficoltà” e ad imprese operanti in alcuni settori particolari, come quello della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio.
Le modalità dell’agevolazione
Per i soggetti passivi IRPEF, l’agevolazione è fruibile mediante lo strumento della detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, fino ad un importo massimo di 500mila euro, per ciascun periodo di imposta agevolato. In sostanza, il risparmio di imposta massimo cui potranno avere accesso gli investitori sarà pari, per ciascun anno d’imposta, a 95mila euro.
Per i soggetti passivi IRES, è prevista, invece, l’applicazione dell’agevolazione mediante lo strumento della deduzione dal reddito imponibile di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati in ciascun anno d’imposta, fino a un massimo di 1 milione e 800mila euro. Tenuto conto dell’aliquota IRES del 27,5%, dunque, il risparmio d’imposta massimo ottenibile sarà pari a 99mila euro.
La consistenza del beneficio è maggiore se si tratta di investimenti in start-up “a vocazione sociale” o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi in ambito energetico. La detrazione, per i soggetti IRPEF, sale al 25% della somma investita, mentre la deduzione per i soggetti IRES, è pari al 27% della somma investita.
In entrambi i casi, le eventuali eccedenze di detrazione d’imposta o di deduzione dalla base imponibile, non fruite per incapienza, potranno essere riportate in avanti nei periodi d’imposta successivi, fino al terzo.
Condizione necessaria valevole per tutti gli investitori, è che l’investimento sia mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio, con il conseguente recupero a tassazione dell’importo dedotto o la restituzione dell’importo detratto, comprensivo degli interessi.
Gli aiuti di Stato destinati a promuovere investimenti in capitale di rischio
La Commissione ha ritenuto applicabile al regime notificato, quale specifica clausola di compatibilità con il mercato interno, quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, riguardante “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”.
Considerato che la misura in questione riguarda la fornitura di capitale di rischio alle imprese start-up innovative rientranti nella categoria delle “piccole e medie imprese”, la Commissione, in particolare, ha valutato la misura sulla base dei parametri stabiliti dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
Ai fini della valutazione della compatibilità con i predetti Orientamenti, come precisato nella decisione in commento, la Commissione ritiene importante che le misure di aiuto incoraggino gli investitori privati ad apportare capitale di rischio alle imprese beneficiarie, assumendo decisioni di investimento sulla base di criteri commerciali, cioè orientati al profitto. La sezione 4.2, lettera d), dei citati Orientamenti, peraltro, indica esplicitamente, tra i tipi di misura atti a condurre ad un simile risultato, gli “incentivi fiscali a favore di fondi di investimento o dei loro gestori o di loro investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio”.
Secondo i predetti orientamenti (sezione 3.2), inoltre, i beneficiari effettivi degli aiuti di Stato a favore del capitale di rischio possono essere imprese situate ad uno qualsiasi dei tre livelli individuati, potendo favorire direttamente gli investitori, oppure un fondo o altro veicolo di investimento (e/o il relativo gestore), o anche le imprese destinatarie nelle quali è effettuato l’investimento.
Ebbene, nel caso in esame la Commissione ha rinvenuto la presenza di aiuti di Stato a tutti e tre i livelli.
Vediamo più nel dettaglio l’analisi condotta dall’esecutivo.
Gli aiuti di Stato agli investitori
Nel caso in esame, gli investitori privati ammissibili alla misura possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, che esercitino o meno attività di impresa.
Al riguardo, la Commissione ha precisato preliminarmente che la disciplina sugli aiuti di Stato si applica soltanto se è un impresa a beneficare di un vantaggio. Ove, invece, l’agevolazione sia concessa a persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, essa non costituisce un aiuto di Stato. Di conseguenza, nei confronti di tali soggetti i limiti derivanti dall’attuazione della disciplina comunitaria, richiamati nella decisione, non sono applicabili.
Quanto alla valutazione sull’esistenza dell’aiuto stesso, l’esecutivo comunitario ha rilevato la presenza dei quattro elementi fondamentali, osservando che:
- le detrazioni/deduzioni fiscali concesse nell’ambito della misura in questione sono finanziate mediante risorse statali, in quanto si configurano come una “rinuncia da parte dello Stato a entrate fiscali”;
- la misura costituisce una “deroga alle norme fiscali generalmente vigenti in Italia” in quanto gli investitori privati beneficiano di un vantaggio sotto forma di detrazione/deduzione fiscale per una parte dell’investimento effettuato, ”vantaggio di cui non avrebbero goduto in assenza della misura”;
- gli aiuti a livello di investitori privati sono selettivi, nella misura in cui la detrazione/deduzione fiscale è concessa solo agli investitori privati che effettuano determinati investimenti agevolabili in imprese destinatarie ammissibili;
- la misura può incidere sugli scambi tra gli Stati membri e potenzialmente falsare la concorrenza, tenendo conto che gli investitori privati agevolati possono operare in qualsiasi settore e qualsiasi mercato;
Alla luce di queste considerazioni, la Commissione conclude, al punto 48 della decisione, che la misura in questione costituisce aiuto di Stato in base a quanto indicato dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE al livello degli investitori privati, ad eccezione delle persone fisiche che non esercitano attività di impresa.
Gli aiuti di Stato agli intermediari
Per quanto riguarda gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, la Commissione ritiene che siano uno strumento per il trasferimento degli aiuti agli investitori e/o imprese in cui è effettuato l’investimento, piuttosto che beneficiari diretti degli aiuti.
Tuttavia, come già sottolineato in precedenti regimi di aiuto autorizzati, sebbene gli intermediari non beneficino direttamente della riduzione d’imposta accordata ai soli sottoscrittori, essi ricevono comunque un beneficio economico indiretto in quanto la riduzione fiscale sugli investimenti in start-up innovative spinge i sottoscrittori ad acquistare le quote di partecipazione degli intermediari, procurando a questi ultimi liquidità e redditi aggiuntivi sotto forma di commissioni di gestione e di sottoscrizione.
Inoltre, in riferimento agli investimento indiretti, la detrazione/deduzione fiscale è concessa solo nella misura in cui gli investimenti sono effettuati per il tramite degli OICR o delle società di capitali che soddisfano specifiche condizioni. La misura, pertanto, è selettiva.
Infine, tenuto conto che gli intermediari svolgono sui mercati di investimento attività economiche che sono per loro natura transfrontaliere, la misura incide sugli scambi tra gli Stati membri.
La Commissione conclude, pertanto, che la misura costituisce aiuto di Stato anche al livello degli organismi di investimento collettivo del risparmio e delle società di capitali, dal momento che conferisce loro un vantaggio economico indiretto.
Gli aiuti di Stato alle start-up innovative
La Commissione ha rilevato che, qualora vi siano aiuti di Stato al livello degli investitori e dei veicolo di investimento, tali aiuti sono di norma trasferiti almeno in parte alle imprese destinatarie. La concessione a investitori privati di un beneficio fiscale a condizione che investano in start-up che rientrano nella nozione di PMI, facilita la fornitura di capitale di rischio alle imprese destinatarie, e fa sì che tali ultime imprese ricevono verosimilmente investimenti in quantità e a condizioni diverse da quelle che sarebbe stato possibile ottenere in condizioni normali di mercato. Inoltre, non potendosi escludere che le PMI destinatarie operino nel commercio interno dell’UE, è presumibile che la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri. Pertanto, conclude la decisione, la misura conferisce un vantaggio alle PMI in questione (start-up innovative) che devono essere considerate anch’esse destinatarie dell’aiuto.
FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Gabriella Goglia