Premessa
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 ha impegnato gli Stati membri a “garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale”.
In attuazione della predetta Raccomandazione è stato adottato il “Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani”, che ha individuato tra le azioni finanziabili anche l’erogazione di borse di tirocinio destinate a contribuire alle spese dei giovani che hanno necessità di maturare un’esperienza professionale, con l’obiettivo di agevolare e aumentare le possibilità occupazionali velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro oppure favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.
Per dare attuazione alla cosiddetta “Garanzia per i Giovani” di cui alla Raccomandazione sopra citata, l’art. 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013 n. 99, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali una “Struttura di missione” composta dai rappresentanti del Ministero e delle sue agenzie tecniche – ISFOL e Italia Lavoro – del MIUR, MISE, MEF, del Dipartimento della Gioventù, dell’INPS, delle Regioni e Province Autonome, delle Province e Unioncamere.
In particolare, l’Istituto è stato indicato tra i soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi, come ad esempio nel caso del bonus occupazionale, mentre le Regioni/Province autonome sono i c.d. organismi intermedi che hanno il compito di attivare le azioni di politica attiva.
In tale contesto, alcune Regioni, successivamente all’adozione del Piano Nazionale, hanno manifestato la volontà di affidare all’INPS anche il servizio di erogazione dell’indennità di tirocinio, prevista tra gli interventi della cosiddetta Garanzia Giovani.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 31 luglio 2014, ha riconosciuto rientrante nell’ambito dell’attività istituzionale dell’INPS, il servizio di pagamento di questa indennità di tirocinio senza prevedere, pertanto, alcun onere per le Regioni e le Province autonome che intendono affidare tale servizio all’Istituto.
Con Determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 è stata approvato lo schema di Convenzione, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e le Regioni/Province autonome, che definisce le modalità con le quali l’INPS eroga ai giovani tirocinanti, per conto delle Regioni/Province autonome convenzionate, l’indennità di tirocinio secondo criteri e parametri individuati dalle Regioni/Province autonome.
La predetta Determinazione contiene, altresì, la delega ai Direttori Regionali per la sottoscrizione digitale delle Convenzioni in parola e per la rendicontazione dell’attività svolta.
Con comunicazione del 27 agosto u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato all’Istituto l’elenco delle Regioni/Province autonome che, a tale data, hanno manifestato interesse ad affidare all’INPS la gestione dei pagamenti dell’indennità di tirocinio in questione.
Si tratta in particolare delle seguenti Regioni/Province autonome:
- Lazio
- Puglia
- Friuli Venezia Giulia
- Calabria
- Campania
- Valle D’Aosta
- Piemonte
- Marche
- Basilicata
- Liguria
- Umbria
- Veneto
- Toscana
- Emilia Romagna
- Abruzzo
- Sicilia
- Lombardia
Questo elenco potrà essere evidentemente integrato a seguito di ulteriori comunicazioni delle quali si darà tempestiva notizia a codeste Strutture territoriali.
Con il presente messaggio si trasmette quindi la Determinazione commissariale n. 185/2014 con lo schema di Convenzione (allegato) di cui si richiamano in breve alcuni passaggi.
Disponibilità dei Fondi per il pagamento dell’indennità di tirocinio
Le risorse destinate dalla Regione/Provincia autonoma all’erogazione delle indennità di tirocinio saranno trattenute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalle somme assegnate alla Regione/Provincia autonoma per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno versate anticipatamente all’INPS mediante accredito diretto, da parte dello stesso Ministero, sul conto corrente di Tesoreria centrale della Direzione Generale.
Il Ministero indicherà, per ogni versamento effettuato all’INPS, con distinta a parte, gli importi di competenza di ciascuna Regione/Provincia Autonoma.
L’INPS effettuerà i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate.
Modalità di erogazione dell’indennità di tirocinio
L’INPS mette a disposizione della Regione/Provincia autonoma il servizio informatico per l’interscambio dati oggetto della presente Convenzione tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).
La Regione/Provincia autonoma potrà inviare, mensilmente o per altra periodicità temporale il flusso dei dati necessari per il pagamento attraverso file xml – la cui struttura è definita nell’allegato tecnico allegato alla presente Convenzione – tramite il Sistema Informativo Percettori, accedendo al link “invio elenco beneficiari tirocinio UG”.
Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione o Provincia autonoma i dati anagrafici, l’indirizzo del domicilio del giovane tirocinante, le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con reativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per ritirare l’importo a lui assegnato), il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.
Rimane escluso per l’Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza in capo ai beneficiari dei requisiti richiesti.
Secondo quanto stabilito in Convenzione, sulla base dell’Accordo Stato-Regioni/Provincie autonome del 24.01.2013 recante le linee guida in materia di tirocini, l’indennità di tirocinio non deve essere corrisposta in favore dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Durata della Convenzione
La Convenzione in parola ha validità fino al 30 novembre 2018 e la suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro tale data deve essere effettuato l’ultimo pagamento a favore dei beneficiari.
I pagamenti successivi a tale data non verranno rimborsati dalla Regione/Provincia Autonoma.
Con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le necessarie istruzioni procedurali e contabili nonché l’iter che sarà concordato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la sottoscrizione della Convenzione in parola.
FONTE: INPS