A due anni dal varo del decreto istitutivo, i benefici fiscali sono pronti al check-in del prospetto dichiarativo. Per l’utilizzo, attenzione ai limiti di importo e tempo
Il lungo percorso normativo, che ha conferito “legittimità” alle agevolazioni fiscali sugli investimenti in start-up innovative, ha aperto la strada all’ingresso di queste ultime nella dichiarazione dei redditi, Unico 2014.
Oggi, proponiamo un’introduzione propedeutica al successivo viaggio tra i quadri e i campi del modello.
Breve storia dell’agevolazione
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2014 (vedi “Sostegno agevolato alle start up: ufficializzato il decreto attuativo”), sono state chiarite le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative, previsti dall’articolo 29 del Dl 179/2012.
Dopo il Dm, sono arrivati i provvedimenti delle Entrate del 31 gennaio 2014 di approvazione dei modelli Unico 2014, con le informazioni per l’indicazione dei dati per fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Tutto ciò è stato possibile in seguito all’autorizzazione della misura agevolativa da parte della Commissione europea (5 dicembre 2013), che l’ha classificata come un aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno”, sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (vedi “Ue: ok ufficiale della Commissione ai benefici per start-up innovative”).
Le “start-up”
Il decreto legge 179/2012 contiene, tra l’altro, disposizioni per favorire la nascita, la crescita e l’investimento in start-up innovative.
Queste imprese sono, sostanzialmente, società di capitali residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Sono definite start-up “innovative” a vocazione sociale quelle che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 155/2006 (ad esempio, nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria, dell’educazione, dell’istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo sociale).
Con riguardo alle start-up innovative non residenti ammesse agli incentivi, si considerano quelle che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione.
Forma dell’agevolazione e soggetti interessati dagli investimenti
L’agevolazione si “traduce”, per il contribuente interessato, in una detrazione d’imposta o in una deduzione dal reddito a seconda del soggetto, se, rispettivamente, persona giuridica o persona fisica.
L’investimento può essere “diretto” nelle start-up innovative ovvero “indiretto” tramite Oicr o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.
Per “organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative” si intendono quegli organismi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 58/1998, che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta.
Per “altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative” si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dello stesso periodo di imposta.
Limiti e incentivi all’investimento
Il limite complessivo dei conferimenti in denaro, che la start-up innovativa può ricevere, è fissato a 2,5 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta ammissibile.
A presidio dell’effettività del capitale sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché per evitare che le difficoltà valutative, intrinseche a ogni conferimento di natura diversa, possano ingenerare incertezze e contestazioni nella determinazione del beneficio, il Dm di attuazione ha stabilito che le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative.
Pertanto, il beneficio è correlato ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start-up innovativa sia di aumento del capitale sociale in presenza di start-up già costituite.
Gli investimenti devono essere vincolati, devono, cioè, essere mantenuti per almeno due anni in azienda. Sia in caso di superamento del limite sopra indicato sia in quest’ultima ipotesi di “smobilizzo” dell’investimento, il diritto all’agevolazione si perde.
Gli incentivi sono di natura temporanea, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
In proposito, è bene precisare che la decisione della Commissione europea ha previsto, in realtà, che “gli incentivi fiscali possono essere richiesti per gli investimenti agevolabili effettuati nei periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015”. Con ogni probabilità nell’autorizzazione comunitaria non si è tenuto conto della versione aggiornata della norma, che contempla tra le annualità agevolabili anche il 2016 (articolo 9, comma 16-ter, Dl 76/2013).
L’agevolazione si “traduce” in una detrazione d’imposta, se a effettuare l’investimento è una persona fisica, in una deduzione dal reddito se è una persona giuridica
Il bonus fiscale sotto forma di deduzione in Unico SC 2014. Nella dichiarazione dei redditi delle società di capitali è stato inserito un apposito prospetto di calcolo e di riporto dati relativo al beneficio spettante: è il quadro RS con la sezione “Investimenti in Start-up innovative“. Nell’intervento odierno lo introduciamo.
Il modello e l’utilizzo dell’agevolazione
I soggetti passivi dell’Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per una somma non superiore a 1,8 milioni di euro, in ogni singolo periodo d’imposta. L’aliquota di deduzione è innalzata al 27% nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Nel modello Unico società di capitali 2014 è stato previsto un apposito prospetto di calcolo e di riporto dati relativo all’agevolazione spettante: è il quadro RS con la sezione “Investimenti in Start-up innovative“.
La prima parte del prospetto (righi RS170-RS172) ospita l’indicazione dei dati relativi al codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato l’investimento o, in caso di investimento indiretto, il codice fiscale dell’Oicr o della società che investe prevalentemente in altre start-up innovative, e l’indicazione della modalità di investimento, con la necessità di riportare un apposito codice a differenziare il soggetto investitore (colonna 2).
Ricordiamo che, per gli investimenti indiretti effettuati attraverso Oicr che investono prevalentemente in start-up innovative, l’agevolazione è calcolata sull’importo totale; mentre, per gli investimenti indiretti effettuati attraverso altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, il beneficio è proporzionale al rapporto tra il valore delle partecipazioni possedute dall’altra società di capitali nelle start-up innovative e il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato.
Inoltre, è prevista un’altra codificazione (in colonna 3) per identificare il “tipo” di start-up in cui è effettuato l’investimento (“1″ se la start-up è a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico,”2” se l’investimento è diretto ad altra start-up innovativa) e, nelle colonne finali, l’ammontare dell’investimento agevolabile sul quale calcolare la deduzione spettante, pari al 27% o al 20%, a seconda del tipo di start-up innovative in cui è stato effettuato l’investimento.
Nell’esempio sopra indicato, la società può beneficiare di una deduzione dall’imponibile pari a 4.700 euro, frutto della somma dei due investimenti, ognuno pari a 10mila euro.
Quest’ammontare è, quindi, la deduzione spettante che va utilizzata nel quadro RN, per la determinazione dell’imponibile complessivo e dell’imposta dovuta.
Infatti, il totale della deduzione è indicato nel successivo rigo RS173 come segue.
L’importo – come detto – è “spendibile” a scomputo del reddito calcolato nel quadro RN ed è indicato in dichiarazione nel seguente modo.
Come si vede, la deduzione start-up abbatte il reddito di periodo fino a concorrenza del suo ammontare di reddito (determinato nel quadro RF al netto delle perdite pregresse eventuali). Nel rigo RN6, colonna 3, va quindi indicato l’importo pari al reddito di 3mila.
Nel rispetto del dettato normativo, l’eccedenza (nel nostro esempio 1.700) è riportabile in avanti e potrà essere utilizzata a riduzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo (comma 4, articolo 4, del Dm 30 gennaio 2014).
L’importo dell’eccedenza è monitorato nello stesso prospetto del quadro RS: l’eccedenza di 1.700 è esposta nel rigo RS173, colonna 5.
Ora, andiamo ad analizzare due situazioni particolari.
La prima riguarda l’attribuzione di un investimento tramite, ad esempio, un Oicr (effettuato, pertanto, indirettamente); la seconda, un’attribuzione per “trasparenza”.
In quest’ultimo caso, bisogna distinguere se l’ammontare dell’investimento è pervenuto al dichiarante per trasparenza:
- ex articolo 5 del Tuir e, quindi, nella colonna 1 dei righi da RS170 a RS172 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha trasferito l’ammontare e va barrata la casella di colonna 4. Nell’ipotesi di soggetto partecipato che abbia effettuato investimenti in più start-up, occorre compilare un unico rigo
- ex articolo 115 del Tuir, con indicazione, nella colonna 3 del rigo RS173, dell’eccedenza della deduzione attribuita e, nella colonna 2, del codice fiscale della società trasparente.
In questa ipotesi, l’eccedenza che è stata attribuita in misura alla propria quota di partecipazione agli utili dal soggetto partecipato che ha effettuato l’investimento può sommarsi alla deduzione spettante, eventualmente, per investimento fatto dal soggetto dichiarante.
L’ultimo caso proposto sottintende l’adesione al regime di trasparenza (articolo 115 del Tuir) da parte della società. Anche in tale ipotesi, il soggetto che effettua l’investimento utilizza l’ammontare di deduzione calcolata nel quadro RS della propria dichiarazione, come sopra illustrato, ma va a scomputare, fino a concorrenza del reddito, l’importo nel quadro TN, dedicato ai soggetti che determinano il reddito da imputare ai propri soci secondo le regole dettate dal Tuir.
Infatti, come evidenziato nel quadro RN, anche nel quadro TN l’importo spendibile va fino a concorrenza del reddito da attribuire ai soci per trasparenza e l’eccedenza è assegnata ai soci pro quota, come esposto nell’esempio che segue.
Supponendo due soci (“A” e “B”), in regime di trasparenza, a ognuno spetterà la possibilità di dedurre dal proprio imponibile un importo pari a 1.300 (2.600 è l’eccedenza netta divisa per i due soci, ad esempio, al 50% di partecipazione agli utili).
L’eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dichiarato nei periodi d’imposta successivi.
Infatti, ipotizzando che il socio “A” abbia un reddito imponibile pari a 1.000 e una deduzione spendibile pari a 1.300 (attribuita dalla società trasparente con codice fiscale 11111111111), lo stesso potrà utilizzare nei periodi d’imposta successivi, fino al terzo, un importo pari a 300.
Modello Unico SC del socio “A”
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Mario Leone