Sicurezza: differenziazione su oneri aziendali per lavori, servizi e forniture

Nella Sentenza, Sez. V, 09/10/2013, n. 4964 il Consiglio di Stato evidenzia che l’obbligo di escludere i concorrenti che non abbiano indicato nella propria offerta gli oneri per la sicurezza “aziendali” (ovverosia gli oneri diversi da quelli determinati dalla stazione appaltante con la redazione del cd. DUVRI) riguarda esclusivamente le gare per l’affidamento di servizi o di forniture, ma non gli appalti di lavori.

La sentenza traccia infatti una netta distinzione tra l’obbligo di indicare i predetti oneri negli appalti di lavori, che ricade esclusivamente in capo alla stazione appaltante, ed il parallelo e diverso onere negli appalti di servizi e forniture, che ricade sui concorrenti alle gare a prescindere da un’espressa prescrizione contenuta nel bando di gara.

In tal modo, il Consiglio di Stato prende una netta posizione anche su di un tema – quello dell’eterointegrazione del bando di gara – ancor oggi fortemente dibattuto nella giurisprudenza amministrativa.

 

FONTE: Innovatori PA

AUTORE: Ilenia Filippetti

 

 

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