Realizzato un altro importante passo avanti a favore della tutela degli operatori impegnati nelle attività di montaggio e smontaggio dei grandi palchi in occasione di eventi musicali e di spettacolo. Lo scorso 8 agosto, sulla Gazzetta ufficiale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 2014 che estende a questo specifico comparto – nel rispetto di quanto stabilito dal “Decreto del fare” (dl n. 69/2013) – le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del “Testo unico per la sicurezza” per i cantieri temporanei e mobili. Il documento è il frutto dell’opera del gruppo di lavoro – composto da tecnici delle Regioni e dell’Inail – costituito e coordinato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali a seguito dei due infortuni avvenuti a Trieste, il 12 dicembre 2011, e a Reggio Calabria, il 5 marzo 2012, in occasione dell’allestimento dei concerti di Jovanotti e Laura Pausini, dove persero la vita i giovani operai Francesco Pinna e Matteo Armellini.

Un comparto caratterizzato da numerosi elementi di rischio. I due episodi misero in risalto lo stato di potenziale pericolosità connesso ad alcune condizioni peculiari del settore. L’organizzazione di questa tipologia di eventi vede, infatti, quali fattori dall’alto indice di rischio la compresenza di più imprese esecutrici e di un elevato numero di operatori costretti a intervenire nella stessa area di lavoro e spesso nel rispetto di tempi brevi, compatibili con lo svolgimento degli spettacoli o delle fiere. Tante aziende e persone, dunque, (queste ultime, frequentemente, anche di varie nazionalità) impegnate ad avvicendarsi in spazi ristretti – strutture di grandi dimensioni e rilevanti altezze – nello svolgimento di mansioni diverse e con durate d’intervento variabili. Non di rado, inoltre, anche sottoposte a ulteriori limitazioni quali il rispetto di particolari vincoli ambientali o architettonici o il disagio – in caso di eventi all’aperto – di sfavorevoli condizioni meteorologiche e ambientali.

Nel documento le corrette modalità operative per operare in sicurezza. Il gruppo di lavoro voluto dal ministero (a rappresentare l’Inail sono stati Fabrizio Benedetti e Domenico Magnante per la Contarp, Luigi Cortis, affiancato da Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa, e Maria Teresa Settino per il Dts area Ricerca e Marco Lucchesi per il Ctr della direzione regionale Toscana) ha provveduto, così, a redigere un documento tecnico utile a indicare delle corrette modalità operative per il montaggio e smontaggio dei grandi palchi e i cui contenuti sono adesso confluiti nel dm 22 luglio 2014 di recente pubblicazione. Il provvedimento – come sancito dal “decreto del fare” – indica le modalità con cui le disposizioni del titolo IV del “Testo Unico” che regolamenta la sicurezza nel cantieri temporanei e mobili si applicano anche agli specifici settori degli spettacoli cinematografici, teatrali e di intrattenimento e alle manifestazioni fieristiche: una scelta, questa del legislatore, che comporta l’assegnazione della responsabilità dell’opera e della sicurezza degli operatori che la devono realizzare in capo alla figura del committente, riconducendo tale comparto a quella struttura gestionale e organizzativa ben definita proprio dal Titolo IV (e dalla normativa comunitaria che questo, a sua volta, recepisce).

Forte attenzione agli aspetti progettuali e alla conoscenza delle specificità di ogni sito. Il decreto è caratterizzato, così, da diversi punti essenziali. Tra questi: la necessità di considerare i rischi per addetti che, pur con mansioni non specifiche, possono essere coinvolti in attività pericolose svolte dai professionisti del montaggio e dell’allestimento dei palchi; l’attenzione agli aspetti progettuali connessi con la stabilità dei punti di fondazione o sostegno delle strutture e delle opere a esse correlate (fattori all’origine dei crolli fatali di Trieste e Reggio Calabria); la necessità di raccogliere informazioni e di conoscere le possibili situazioni relative a ogni sito specifico (sia in termini geo-topografici che climatico-meteorologici, oppure connessi con le vie di fuga e, in generale, con la gestione delle possibili emergenze).

Le responsabilità del coordinatore della sicurezza e delle aziende. Ancora, il provvedimento pone l’accento sul ruolo del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione – che dovrà definire le fasi di montaggio e smontaggio e assicurarne il rispetto (così come individuare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) – e sull’obbligo da parte delle imprese di rendere coerente il proprio piano di sicurezza con quanto da egli disposto. Infine, assume importanza dirimente la formazione del personale delle imprese, intesa quale elemento in grado di generare conoscenza e competenza sulla legislazione e sulle corrette modalità operative, ma utile anche a generare consapevolezza sull’importanza di rispettare le disposizioni e sulle conseguenze che la loro disapplicazione possono generare. In tal senso vanno ricordate le diverse iniziative che l’Inail ha svolto sul territorio: tra queste, particolarmente significativa è stata la serie di corsi svolti in Toscana – col supporto della direzione regionale dell’Istituto – nonché la partecipazione alle commissioni aperte in diverse regioni.

Uno strumento importante per la diffusione di prassi operative virtuose. La pubblicazione del decreto può rappresentare, dunque, un elemento significativo per la promozione e l’applicazione di prassi operative virtuose in un settore certamente complesso come quello del montaggio e dello smontaggio dei palchi. Eventi gravi come quelli di Trieste e Reggio Calabria colpiscono fortemente l’opinione pubblica proprio perché collegati ad artisti famosi e portatori di messaggi positivi. La speranza, pertanto, è che il provvedimento – anche perché indirettamente “veicolato” dalla relazione con personaggi tanto amati – possa trovare adesso una diffusione estesa e radicata, richiamando in primis la responsabilità sociale delle imprese nel fare sì che fenomeni importanti di aggregazione e intrattenimento non possano essere separati dalla tutela dei diritti e della loro salute e sicurezza di quei lavoratori che, con la loro opera e il loro intervento, li garantiscono.

 

FONTE: INAIL

 

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