Nell’ultimo anno sono avvenuti diversi cambiamenti normativi che riguardano direttamente e indirettamente  la figura professionale del conservation scientist o dell’esperto di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali.Abbiamo così deciso di spiegare in diversi articoli gli sviluppi del quadro normativo, delle proposte di legge in fase di approvazione e dei possibili scenari che si potrebbero presentare dopo la loro approvazione.

Ad oggi, sono due i quadri normativi da considerare: il primo riguarda  le professioni non ordinistiche; il secondo riguarda le professioni non regolamentate che operano nel settore dei beni culturali.

Partiamo dal secondo ed in particolare parliamo della proposta di legge Madia “la legge in materia dei professsionisti dei beni culturali”, cioè di quelle professioni che operano esclusivamente nel campo dei beni culturali.

Questa legge è finalizzata a riempire un vuoto normativo presente nel Codice dei Beni Culturali. Il Codice è il decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 ed è una organizzazione di disposizioni in materia di beni culturali e del paesaggio. E’ il principale riferimento legislativo che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese.Nel Codice però non sono indicati (ad esclusione del restauratore) quali professioni non regolamentate possono operare sul patrimonio dei beni culturali.

La proposta di Legge Madia prevede l’inserimento di due articoli, il primo art.1 individua quali sono le professioni non regolamentate che possono operare sul patrimonio dei beni culturali. Le figure professionali inserite sono:

archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturalistorici dell’arte.

L’Art. 2  comma 1 introduce la creazione di elenchi competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.  Osserviamo che il legislatore esclude  i restauratori perchè questi ultimi sono disciplinati dall’art.182 e dalle ultime modifiche. Inoltre, a differenza delle altre professioni citate all’art.1 , il restauratore è l’unica figura per cui, pochi anni fa, è stata istituita una laurea quinquennale a numero chiuso che prevede un esame abilitante per ottenere la qualifica di restauratore.

Per tutte le restanti professioni, la proposta di legge Madia, non da indicazione in merito ai titoli e alle qualifiche necessarie per l’iscrizione ai futuri elenchi che verranno istituiti dal MIBACT. Leggendo l’art 2. si  rimanda infatti a futuri tavoli di discussione tra MIBAC, MIUR, Stato-regioni, e Associazioni professionali rappresentativa ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4. oppure   rimanda alla certificazione della qualificazione professionale richiamando in toto  la  legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Il richiamo alla legge n.4 del 14 gennaio 2013  e alla certificazione della qualificazione  professionale è un passo obbligato quando si parla di professioni non ordinistiche anche nel rispetto delle  attività esclusive delle professioni organizzate in albi e collegi.
Ma quali sono le professioni non ordinistiche?  Sono tutte quelle professioni il cui esercizio non è vincolato al possesso né di alcun requisito né di specifica formazione, se non quelli stabiliti dal Codice civile italiano e/o da eventuali norme ulteriori. Pertanto, in questi casi è la formazione avanzata di tipo volontaria o imposta dal mercato, l’addestramento sul campo, le qualifiche mediante l’esperienza, le referenze, che “abilitano” il professionista.

Con la legge Madia, il legislatore vuole mettere ulteriori garanzie per le professioni non ordinistiche che operano nel campo dei beni culturali. Con questa legge si riconoscono le varie professioni  (non i titoli di studio…) che possono operare sul patrimonio attuando di fatto un vero e proprio riconoscimento.

La proposta di legge inoltre prevede che sarà il Ministero MIBAC  ad istituire degli elenchi, nè regolerà l’accesso e definirà i requisiti nel rispetto di quanto sancito dalla legge n4. 14 gen  2013. Requisiti che verranno definiti dopo l’approvazione della legge e di concerto con enti, regioni, ad anche associazioni e che ingloberanno anche la dichiarazione di conformità alla normativa tecnica UNI.

Nel prossimo articolo approfondiremo cos’è la Normativa tecnica di qualificazione professionale e cosa dice la legge n.4 del 14 Gennaio 2013 e che ruolo possono avere le associazioni professionali e gli enti certificatori.

FONTE: IACS – International Association of Conservation Scientists