Da utilizzare, a partire dall’1 febbraio prossimo, per assolvere agli adempimenti tributari connessi alla registrazione dei contratti di affitto dei beni immobili
Dopo il provvedimento direttoriale del 3 gennaio che ha esteso l’ambito applicativo del modello “F24 versamenti con elementi identificativi” all’imposta di registro, ai tributi speciali e compensi, all’imposta di bollo, alle sanzioni e interessi, dovuti in caso di locazioni immobiliari (vedi “Versamenti unitari delle imposte. L’F24 va incontro alle locazioni”), arrivano, con la risoluzione n. 14/E del 24 gennaio, i codici tributo da indicare nel modello di pagamento.
Si tratta di:
- “1500” Imposta di registro per prima registrazione
- “1501” Imposta di registro per annualità successive
- “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto
- “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto
- “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto
- “1505” Imposta di bollo
- “1506” Tributi speciali e compensi
- “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Per identificare l’altro contraente della locazione, è poi istituito il codice “63” denominato “Controparte”.
Nella sezione “Contribuente” del modello vanno riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della controparte unitamente al codice identificativo “63”.
Nella sezione “Erario ed altro” bisogna indicare: nei campi “codice ufficio e “codice atto”, nessun valore; nel campo “tipo”, la lettera F; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore in caso di pagamenti relativi alla prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, il codice identificativo del contratto; nel campo “codice”, il codice tributo; nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto (o di decorrenza, se anteriore) in caso di prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, l’anno di scadenza dell’adempimento.
Infine, per consentire il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari, la risoluzione 14/2014 istituisce i codici tributo:
- “A135” imposta di registro
- “A136” imposta di bollo
- “A137” sanzioni
- “A138” interessi.
FONTE: Fisco Oggi (giornale on line dell’Agenzia delle Entrate)