Come è noto, per effetto della disposizione normativa indicata in oggetto, a far data dal 1°
luglio 2014, “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e
servizi nell’ambito delle unioni dei comuni…, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, …. In alternativa, gli
stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo
gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni
e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”.
L’Autorità ha realizzato le modifiche al sistema informativo in uso (SIMOG), al fine di
una corretta applicazione della disposizione di cui trattasi, che tiene conto delle molteplici
fattispecie nelle quali i Responsabili del Procedimento possono richiedere il CIG, prevedendo la
possibilità di opporre dinieghi ‘selettivi’ alle richieste.

In tal senso, anche la clausola di salvaguardia, contenuta nell’art.50-bis ed inserita in sede
di conversione del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, impone un’analisi selettiva delle richieste
di CIG, avendo specificato che “le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste
dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione”.
Nel contempo, si è appreso che in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali,
tenutasi il 10/07/2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’intesa sancita tra il
Governo e le Autonomie locali, è emersa la necessità di un percorso di preparazione e
coinvolgimento di vari soggetti per l’applicazione della norma ed è stata manifestata l’esigenza
di un posticipo nell’entrata in vigore del nuovo regime, al fine di consentire agli enti locali di
avviare il percorso di attuazione del nuovo modello operativo.
In particolare, nell’ambito dell’intesa raggiunta è stato ritenuto fondamentale che
“l’A.N.AC. conceda il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo che dal 1°
luglio non abbiano potuto ricorrere con le attuali modalità previste, ancora in gran parte da
attuare, alle acquisizioni suddette, a prescindere dalla tipologia e dal valore”.
Anche l’Autorità è a conoscenza delle problematiche manifestate dagli Enti locali ed è
consapevole che il diniego nel rilascio dei CIG potrebbe avere un effetto negativo per l’intero
comparto degli appalti pubblici; tuttavia non può esimersi dall’applicazione della disposizione
vigente e, pertanto, senza un opportuno intervento normativo, deve opporre il diniego al rilascio
dei CIG nei confronti di tutti i soggetti che non agiscano in ottemperanza alla norma.
Appare quindi urgente un intervento normativo che disponga la proroga dei termini così
come definiti nell’intesa.

 

FONTE: ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione

 

 

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