L’Agenzie delle Dogane ricorda che per godere dei benefici fiscali sul gasolio usato nel settore del trasporto per uso autotrazione e per ottenere il rimborso dei quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell’anno (tra il 1° aprile e il 30 giugno) sarà necessario presentare, entro il 31 luglio,  la relativa dichiarazione.  Di seguito, elenchiamo tutto ciò che c’è da sapere a proposito.

LA DICHIARAZIONE – L’Agenzia ha reso noto che è a disposizione, sul proprio sito, il software utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazione. Per quanti non useranno il Servizio Telematico Doganale –E.D.I., le Dogane fanno presente che “il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto sul supporto informatico da allegare alla medesima dichiarazione”.

DOVE PRESENTARLA – Le imprese nazionali dovranno presentare la dichiarazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa e, nel caso in cui le sedi operative siano molteplici, all’ufficio competente rispetto alla sede legale; le imprese comunitarie che sono obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia devono, invece, presentare il documento relativi ai benefici sul gasolio all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, infine, devono presentare il documento presso  l’Ufficio delle Dogane di Roma.

IMPORTO RIMBORSABILE – La misura del beneficio riconoscibile è pari a 216,58609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2014.

AVENTI DIRITTO – Possono godere dei benefici quanti svolgono l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali che fanno attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; le imprese che si occupano di autoservizi di competenza statale; gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

FONTE: CGIA Mestre

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