Scissioni, fusioni, cessioni, anche parziali, d’azienda non impediscono l’accesso allo speciale regime fiscale se avvengono in un momento successivo alla costituzione.
Dopo l’ok di Bruxelles, con il decreto interministeriale del 30 gennaio 2014 sono state disciplinate le modalità attuative del sostegno agevolato alle start up innovative; ora, con la circolare 16/E dell’11 giugno, l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e, ripercorrendo le norme, offre un quadro organico dell’agevolazione.
Proprio in funzione di questo quadro d’insieme, in primis, il documento di prassi si sofferma sulla nozione di start up innovativa, un concetto ritoccato rispetto al primo impianto legislativo (articolo 25, comma 2, Dl 179/2012) dal Dm in questione (articolo 1, comma 2). Risultato: le start-up innovative possono essere società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative, societas europaea residenti in Italia, ovvero non residenti in possesso degli stessi requisiti di quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione.
Su titoli e chiavi d’accesso
Il primo chiarimento arriva sui requisiti, in particolare su quello che impedisce l’accesso allo speciale regime fiscale alle imprese costituite per effetto di un’operazione di scissione, fusione, cessione di azienda o di ramo di azienda. Tutti presupposti ostativi di portata generale che cambiano rotta quando le stesse operazioni straordinarie avvengono dopo la costituzione della start up: sarà l’Amministrazione finanziaria a valutarle, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.
Sempre nell’ambito dei requisiti, le società non residenti che entrano nel regime agevolativo solo se in possesso dei medesimi requisiti – delle residenti – ove compatibili, in riferimento a quello relativo all’obbligo di avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, la circolare afferma che tale requisito deve sussistere anche in capo alla stabile organizzazione in Italia, la quale, pertanto, deve svolgere un’attività ammissibile al regime delle start-up innovative, anche se non necessariamente coincidente con quella della società estera.
Per ottenere la qualifica di start-up innovativa, le società già costituite devono depositare presso l’ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta il possesso dei requisiti.
In particolare, sia gli incubatori certificati, cioè le società che sostengono la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, sia le stesse start-up, per poter beneficiare della disciplina, sono tenuti a iscriversi, oltre che nella sezione ordinaria, anche in quella speciale del registro delle imprese.
Solo così possono ottenere l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo, relativo a tutti gli atti posti in essere, anche successivi all’iscrizione, quali gli aumenti di capitale agevolati.
La non applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30, legge 724/1994), prevista dall’articolo 26, comma 4, del decreto legge 179/2012, comporta che per tutto il periodo in cui la società è start-up innovativa non è tenuta a effettuare il test di operatività. Inoltre, ai sensi della stessa disposizione normativa, non si applica neanche la disciplina delle società in perdita sistematica, per tutto il periodo di vita della start up.
Assegnazione di strumenti finanziari e reddito di lavoro
Tra gli interventi a favore delle società in argomento e degli incubatori certificati, il Dl 179/2012 prevede diverse agevolazioni di carattere fiscale e contributivo come: esenzione dall’imponibile degli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (articolo 27), credito di imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (articolo 27-bis) e detrazioni e deduzioni per gli investimenti nel capitale sociale (articolo 29).
Dal 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non rilevano ai fini fiscali e contributivi i redditi provenienti dall’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi effettuata dalle start-up innovative o dagli incubatori certificati in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi, ovvero derivante dall’esercizio di diritti di opzione su strumenti finanziari da parte di tali soggetti. Questo regime si affianca a quello previsto, per la generalità dei dipendenti delle imprese, dall’articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir.
L’incentivo, pensato e dedicato ai redditi di lavoro dipendente, non è fruibile quando l’attività di amministratore rientra nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito tra quelli di lavoro autonomo. Niente agevolazione anche ai collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell’ambito dei redditi diversi.
La successiva cessione di detti strumenti finanziari assume rilevanza reddituale come reddito diverso e, se effettuata nei confronti della start-up innovativa, dell’incubatore certificato o di società collegate o controllate, costituisce causa di decadenza dall’agevolazione.
In ogni caso, la possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato, finisce quando viene meno uno dei requisiti di legge (articolo 25, comma 2, Dl 179/2012) o, comunque, passati quattro anni dalla data di costituzione o trascorso il diverso termine previsto dal decreto legge (successivo comma 3).
Per gli incubatori certificati, invece, il limite alla possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato è determinato soltanto dalla perdita di uno dei requisiti previsti dal comma 5 e non dal tempo.
Credito di imposta per assunzioni di personale
Spetta un credito di imposta in favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
La misura dell’agevolazione, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione, non può superare i 200mila euro annui per ciascuna impresa e la condizione è che i nuovi posti di lavoro creati siano conservati per almeno tre anni (due nel caso di piccole e medie imprese).
Incentivi all’investimento
Coloro che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o indirettamente, attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società che investono prevalentemente nel settore, possono detrarre un importo pari al 19% di quanto investito, se soggetti Irpef, al 20%, se soggetti Ires. La detrazione è elevata al 25% sia in ambito Irpef sia Ires, nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Qualora la detrazione sia superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. L’ammontare complessivo degli investimenti ricevuti da ciascuna start-up innovativa in ogni periodo di imposta non deve essere superiore a 2,5 milioni di euro, pena la perdita dell’intera agevolazione d’imposta.
In ambito Irpef, l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500mila euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.
In ambito Ires, l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.
L’agevolazione si applica per gli anni dal 2013 al 2016 sia per i contribuenti Irpef sia per quelli Ires.
(il periodo di imposta 2016 non è ancora passato al vaglio comunitario e, quindi, è in attesa del via libera).
Gli sconti si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia al momento della costituzione della start-up innovativa sia quando avviene un aumento del capitale sociale.
Inoltre, sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa (non i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto) e, in caso di investimento indiretto, i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria (è possibile la capitalizzazione tramite obbligazioni convertibili).
Nel caso di investimenti indiretti effettuati mediante Oicr qualificati, si considera agevolabile la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento e di azioni rappresentative del capitale delle Sicav.
Infine, con riferimento alle start-up innovative non residenti, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni.
Non si ha più diritto alle agevolazioni se, entro due anni dalla data dell’investimento, si verifica la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati. In tale ipotesi, i beneficiari: se contribuenti Irpef, devono restituire l’importo detratto, insieme agli interessi legali; se soggetti Ires, subiscono il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi.
Altra causa di decadenza è la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote intervenute prima del decorso del periodo minimo stabilito.
Il diritto a fruire delle agevolazioni decade, inoltre, se, durante il biennio di sorveglianza, si verifica il recesso o l’esclusione dei soggetti che effettuano investimenti diretti nelle start up innovative.
Ulteriore causa di decadenza è la perdita di uno dei requisiti da parte della start-up innovativa.
Nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, la condizione deve essere verificata non solo in capo all’investitore ma anche in capo alla società intermediaria.
FONTE: Fisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle entrate
Scarica il documento completo dell’Agenzia delle entrate: Agevolazioni fiscali in favore delle start-up