Approvata la norma che impone all’AVCP di non rilasciare il CIG per gli acquisti e le gare gestiti in violazione della legge che impone l’esternalizzazione . Chi si attendeva dalla discussione parlamentare sul Decreto legge n. 66/2014, un rinvio della entrata in vigore del “nuovo” comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice degli appalti è rimasto doppiamente deluso. Non solo è stato confermato l’obbligo assoluto per tutti i Comuni, esclusi i soli capoluoghi di provincia, di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi, di qualsiasi importo e tipologia, ricorrendo alle Centrali di Committenza (Unioni, Province, “accordi consortli”, Centrali regionali o Consip); ma nel corso del dibattito per la conversione in legge del Decreto lo stesso Governo ha voluto inserire una clausola di salvaguardia.
Cosa ha fatto il Governo. Ha aggiunto un ultimo capoverso al comma 3-bis dell’articolo 33 del Dlgs 163 del 2006 che rappresenta l’uovo di Colombo: «L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”. In pratica, quando tra qualche giorno sarà completata la procedura di conversione in legge del Decreto (varato il 24 aprile scorso), tutti i Comuni, ad esclusione dei capoluoghi di provincia, si vedranno rifiutare dall’Avcp il rilascio del Cig, cosa che renderà impraticabile l’intera procedura di acquisto o di gara, a meno che non si passi attraverso l’utilizzo della Centrale di Committenza, così come ribadito per l’ennesima volta dalla norma che non lascia margini di scelta. Ricordiamo che da maggio 2013 è operativa in 12 Regioni, la Centrale di Committenza ASMECOMM, promossa da ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, con 1.860 enti associati in tutt’Italia.
FONTE: Asmecomm (Sistema di committenza pubblica)