GIORNO DI VOTAZIONE  
• Nessuna forma di propaganda è possibile effettuare nel raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
(art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

• Sono sempre vietati:
 
comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
– la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
– la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
(art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10)