Dal 2015 un solo immobile posseduto in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero, pensionati e iscritti all’Aire, è considerato dalla legge come abitazione principale e, non pagherà, quindi l’Imu. La Tari e Tasi sono, invece, dovute nella misura ridotta di due terzi. Lo dispone l’art. 9-bis della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Piano casa) che, tra le maglie dell’emergenza abitativa e le regole dell’Expo, non ha mancato di accogliere l’ennesima disposizione sull’Imu accompagnata anche da norme valide per la Tasi e la Tari (si veda ItaliaOggi dell’8 maggio 2014).
Novità in arrivo, quindi, per i residenti all’estero. Dopo l’esordio assai rigido della prima Imu che li escludeva da ogni forma di agevolazione sono riusciti, dopo qualche tempo, a ottenere una norma di favore in base alla quale era rimessa ai comuni la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare da loro posseduta nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locata. Dal 2015, invece, in base alla nuova norma che va a modificare l’art. 13, comma 2, del dl 201/2011, c’è stato un ulteriore scatto in avanti.
FONTE: Italia Oggi