Il d.d.l. A.S. 1212, recepisce, per alcuni significativi aspetti, le osservazioni che la Corte dei conti ha avuto occasione di formulare nella precedente audizione del 6 novembre 2013. Il testo appare più organico. Tuttavia permangono alcune perplessità.
Resta, in termini oggettivi, la singolarità del percorso avviato, con il quale si provvede alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni delle province, pur in presenza di un disegno di legge costituzionale che ne prevede la soppressione.
L’istituzione di ulteriori città metropolitane, prevista in via eventuale dall’art. 2, comma 2, potrebbe tradursi nella compresenza di più città metropolitane nella stessa regione. La proliferazione dei centri decisionali appare in contrasto con le finalità del provvedimento, sotto il profilo finanziario e della semplificazione.
L’art. 17 del d.d.l. reca un elenco ristretto di funzioni fondamentali assegnate alle province. Tuttavia, anche nella legislazione più recente, si coglie l’esigenza di riconoscere un livello di intervento intermedio, corrispondente alla c.d. “area vasta”, che necessita di un punto di riferimento unitario per svolgere le funzioni, anche operative, eccedenti la dimensione comunale.
La Sezione delle autonomie, nella audizione del 6 novembre 2013, aveva sottolineato l’esigenza del riassetto delle norme sugli organismi partecipati dagli enti territoriali, trattandosi di materia disciplinata da disposizioni non omogenee e adottate in mancanza di un disegno coerente.
Viene ora prevista la soppressione di enti e agenzie di livello provinciale o sub-provinciale, attribuendo l’organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica alle province nel nuovo assetto istituzionale. Ciò produce una riespansione delle funzioni delle stesse province che, in altra parte del d.d.l., sono state ridotte.
Resta disatteso l’auspicio di una maggiore utilizzazione dell’istituto dell’unione di comuni, dal momento che è stato spostato il termine per la realizzazione di quelle obbligatorie, benché le forme di associazionismo comunale debbano costituire la necessaria premessa per la fusione dei comuni, superando l’attuale polverizzazione nel governo del territorio.
Per quanto riguarda i risparmi attesi, restano sostanzialmente valide le valutazioni già manifestate dalla Corte il 6 novembre u.s. davanti alla Commissione affari costituzionali della Camera, secondo le quali, nell’immediato, i risparmi effettivamente quantificabili sono di entità contenuta, mentre è difficile ritenere che una riorganizzazione di così complessa portata sia improduttiva di costi. Appare, pertanto, di fondamentale importanza la costante verifica, prevista dall’art. 29, comma 8, del d.d.l. in discorso, dell’andamento dell’attuazione della riforma e dei risultati sotto il profilo del governo delle risorse impiegate e del rispetto del divieto di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
FONTE: Corte dei Conti