La proclamazione dello stato di agitazione di cui alla nota Anquap del 13 gennaio 2014, oggetto dell’odierno
confronto, nasce in prosecuzione di precedenti iniziative causa il perdurare nel tempo di diverse situazioni
di criticità. Anzi, i fatti recentemente emersi sugli “scatti di anzianità” e sulle posizioni economiche stanno
aggravando la situazione retributiva di tutto il personale della scuola ed in particolare quelle del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario.
Ciò avviene dopo i pesantissimi tagli operati dall’art. 64 della Legge 133/2008, i blocchi della contrattazione
collettiva nazionale di lavoro iniziati nel 2010 e proseguiti nel 2013, nel mentre i carichi di lavoro e le
responsabilità del personale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative sono aumentati in termini rilevanti,
con particolare riferimento (insieme ai Dirigenti) ai Direttori SGA e agli Assistenti Amministrativi.
La problematica di comune interesse con il personale docente, generata dal DPR 4settembre 2013 n. 122,
riguarda la prosecuzione del blocco dei passaggi di posizione stipendiali fino al 31.12.2013, nel mentre
prima dell’emanazione del citato decreto il MEF aveva provveduto al riconoscimento delle maggiorazioni
retributive generate dai passaggi di posizione stipendiale. Al momento il recupero di quanto corrisposto è
stato bloccato. Si auspica – che attraverso interventi legislativi e accordi sindacali con apposito CCNL – si
provveda non solo ad evitare il recupero ma anche a mantenere i passaggi e le conseguenti retribuzioni
acquisite.
Le problematiche concernenti il solo personale ATA, oggetto dello stato di agitazione, sono le seguenti:
a. la mancata immissione in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2013/2014. Questa situazione è
legata alla risoluzione del problema dei Docenti inidonei contenuta nel D.L. 104/2013 convertito in
Legge 128/2013 (l’istruzione riparte). Ulteriori ritardi con l’inizio dell’anno finanziario 2014 non sono
tollerabili e generano sia difficoltà nel funzionamento delle scuole che danno nei confronti degli aventi
titolo alle immissioni in ruolo. Recentissime informazioni fornite dal MIUR sembrerebbero andare in
questa direzione. Si prevederebbe l’immissione in ruolo di 3.740 ATA. All’interno di questo contingente
deve essere compreso (a nostro avviso) il passaggio dall’area B all’area D degli Assistenti Amministrativi
che hanno superato la mobilità professionale verticale e un numero consistente di Assistenti
Amministrativi e Tecnici, poiché nel decorso anno scolastico le oltre 5.000 immissioni in ruolo hanno
riguardato quasi esclusivamente i Collaboratori Scolastici ;
b. la mancata emanazione del bando di concorso a 450 posti di Direttore SGA autorizzato con DPCM del 21
aprile 2011. Con lo stesso decreto era stato autorizzato il concorso per oltre 2.000 posti di Dirigente
Scolastico. Questo concorso è stato bandito (e si è svolto), mentre quello per i Direttori SGA non è mai
stato bandito. Dalla data di istituzione della categoria dei Direttori SGA (1° settembre 2000) non è mai
stato bandito un concorso ordinario. In questi anni si è provveduto al reclutamento necessario da
vecchie graduatorie provinciali dei Responsabili Amministrativi e dei Coordinatori Amministrativi e, a
partire dall’anno scolastico 2010/2011, con una procedura selettiva per mobilità professionale verticale
(CCNI di fine 2009 e D.D. MIUR del 28 gennaio 2010). L’esistenza in alcune Regioni di sopranumerari, per
effetto della regola sul sottodimensionamento, non può costituire alibi per la mancata emanazione del
bando poiché vi sono diverse Regioni dove i posti vacanti sono in numero considerevole. Peraltro, le
cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2014 diminuiranno i sopranumerari e aumenteranno i posti
vacanti. Una parte dei posti vacanti, già dal corrente anno scolastico come in precedenza indicato,
dovrebbe essere coperta con il passaggio dall’area B all’area D degli Assistenti Amministrativi che hanno
concluso la procedura selettiva e sono inseriti nelle graduatorie definitive;
c. l’indennità mensile prevista dall’art. 4 comma 70 della Legge 183/2011 per i Direttori SGA che prestano
servizio in due Istituzioni Scolastiche a partire dal 1° settembre 2012. La sessione negoziale
sull’argomento non è stata ancora avviata poiché il contenuto dell’atto di indirizzo da trasmettere
all’ARAN vede il MIUR e il MEF con differenti valutazioni in ordine all’entità delle risorse finanziarie
disponibili. Nella situazione di funzioni direttive prestate in due scuole si sono trovati (nell’anno
scolastico 2012/2013) e si trovano (nell’anno scolastico 2013/2014) circa 500 Direttori SGA su tutto il
territorio nazionale. In realtà una sessione negoziale nel Comparto Scuola è indispensabile anche per il
recupero dell’anno 2012, ai fini dei passaggi di posizione stipendiale, per consentire il piano triennale
2014/2017 delle immissioni in ruolo di docenti e ATA e per armonizzare la normazione contrattuale con
le disposizioni di legge;
d. l’attribuzione della I^ e II^ posizione economica riconosciuta ad alcune migliaia di Collaboratori
Scolastici, Assistenti Amministrativi e Tecnici in attuazione della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008
e sulla base di un’ipotesi di Accordo nazionale tra MIUR e OO.SS. del 12 maggio 2011; ipotesi che il
Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato non hanno
inteso certificare perché ritenuta non conforme alle disposizioni del Decreto Legge 78/2010, convertito
dalla Legge 122/2010. Nonostante ciò il MIUR ha dato esecuzione all’Accordo, attribuendo le posizioni
economiche, e le Ragionerie Territoriali del MEF hanno eseguito i pagamenti senza formulare rilievi. Da
notare che le posizioni economiche attribuite dal 1° settembre 2011 sono quelle resesi disponibili per
effetto di cessazioni dal servizio di personale già beneficiario delle posizioni economiche in parola. Ciò
significa che non vi è stato alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato. Si apprezza il blocco del
recupero dal 1° settembre 2011 (vedi nota Dipartimento Istruzione n. 28 del 9 gennaio 2014) ma non si
comprende perché si debba procedere al blocco di ogni ulteriore mensilità dal 1° settembre 2013 –
quindi con parziale recupero del corrisposto – contenuta nella già citata nota ministeriale;
e. l’indennità per lo svolgimento di funzioni superiori: quelle svolte dagli Assistenti Amministrativi che
sostituiscono il Direttore dei servizi generali e amministrativi, assumendone le funzioni a volte anche
per l’intero anno scolastico. La legge di stabilità 2013, modificando unilateralmente la norma
contrattuale, ha stabilito che il differenziale economico da riconoscere agli Assistenti Amministrativi che
svolgono la funzione superiore di DSGA debba essere calcolato non sulle posizioni stipendiali iniziali
delle due categorie, ma nella differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento
dell’Assistente Amministrativo (comprensivo delle posizioni stipendiali maturate e delle posizioni
economiche attribuite) e quello iniziale del Direttore SGA. In determinate situazioni – quando
l’Assistente Amministrativo interessato è titolare di posizioni economiche ed ha una posizione
stipendiale corrispondente all’ultima o alla penultima fascia – si determina l’assurdo che non vi è alcun
differenziale. Anzi in queste fattispecie gli interessati si trovano ad avere retribuzioni più alte quando
svolgono le loro funzioni rispetto a quelle di quando sono chiamati a svolgere quelle superiori.
L’intervento legislativo su un trattamento economico specifico viola un principio generale della
legislazione sul pubblico impiego che prescrive l’obbligo di definire in sede contrattuale i trattamenti
retributivi. Questa assurdità deve essere eliminata con un intervento legislativo di abrogazione della
norma in parola.
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
FONTE: Anquap (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche)