Entra in vigore giovedì 22 gennaio il dpcm 193/2014, che regola il funzionamento della banca dati prevista dal Codice antimafia (D.lgs. 159/2011).

Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

A tal fine esso individua inoltre le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati.

La banca dati raccoglierà le informazioni utili alle imprese per ottenere la documentazione antimafia e partecipare alle gare d’appalto e sarà composta da un archivio delle documentazioni antimafia e da un archivio degli accertamenti.

Stabilite inoltre le modalità di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché con altre banche dati detenute
da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.

 

La Banca dati nazionale contiene i seguenti dati riguardanti le informazioni e le comunicazioni antimafia, liberatorie e interdittive, rilasciate:

a) il numero di codice fiscale e di partita IVA, la ragione sociale e la sede legale di ciascuna impresa interessata. Qualora siano intervenute modificazioni della partita IVA, della ragione sociale e della sede legale, i relativi dati devono essere aggiornati dal personale;

b) la data di rilascio di ciascun provvedimento e la Prefettura-UTG competente o designata che lo ha rilasciato;

c) l’indicazione della tipologia e della natura della documentazione antimafia rilasciata;

d) per le informazioni antimafia interdittive, l’indicazione se il provvedimento e’ stato adottato ai sensi dell’articolo 67 del Codice antimafia ovvero a seguito dell’accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia.

 

I periodi di tempo di conservazione dei dati, sono stabiliti come segue:

a) per i dati relativi alla documentazione antimafia liberatoria, cinque anni. Qualora nei confronti dell’impresa non sia stato richiesto, negli ultimi cinque anni, il rilascio della documentazione antimafia, sono conservati nella Banca dati nazionale i dati relativi al piu’ recente rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, nonche’ dell’informazione antimafia liberatoria;

b) per i dati relativi alla documentazione antimafia interdittiva, quindici anni;

c) per i casi indicati all’articolo 4, comma 3, cinque anni;

d) per l’indicazione dell’esistenza di accertamenti ancora in corso nel momento in cui viene richiesto il rilascio della documentazione antimafia, fino alla data di adozione da parte del Prefetto del provvedimento conseguente all’esito conclusivo di tali accertamenti;

e) per le registrazioni dei trattamenti eseguiti dagli operatori, dieci anni.

 

 

FONTE: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

 

 

 

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