martello giustizia condanna violenzaLa Sezione Autonomie della Corte dei Conti si è pronunciata sulla questione di massima relativa alla corretta interpretazione dell’art.188 del TUEL, concernente il ripiano del disavanzo d’amministrazione nell’ipotesi di scioglimento degli organi elettivi dell’ente locale.

 

L’assetto della disciplina del ripiano dei disavanzi è di applicazione vincolata al di là, e prima, delle modalità procedurali. In sostanza, l’accertamento del disavanzo, in sede di approvazione del rendiconto, impone all’organo che esercita le attribuzioni istituzionali preordinate alla gestione del bilancio e all’adozione delle misure di risanamento, di adottarle nel rispetto delle modalità, delle forme e procedure, delle finalità e dei vincoli sostanziali che discendono dai criteri di programmazione e gestione e dai principi generali di bilancio. Misure di correzione che non devono in alcun modo essere surrettiziamente sostitutive di altre eventuali e più radicali misure quali il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, ciò che deve emergere dall’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo nella delibera di adozione del piano di rientro, secondo quanto dispone l’art. 188, comma 1 settimo periodo, del TUEL. Così come sul piano delle scelte delle misure per pianificare il rientro dal deficit non si potrà prescindere dai vincoli imposti dagli equilibri strutturali del bilancio che incidono sulla sostenibilità finanziaria del piano di rientro. Tali vincoli limitano la discrezionalità, astretta dalla necessità di pareggio tra entrate e spese.

 

L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedimentali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo: a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo; b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate. Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale.

 

In allegato il testo completo.