Mercoledì 30 Aprile 2014 - Aggiornato alle 9:39
Attualità
Pagamenti via Pos: al traguardo
l'invio dati all’Anagrafe tributaria
l'invio dati all’Anagrafe tributaria
Sono gli istituti che emettono le carte di credito e di debito a dover comunicare le transazioni per le quali i consumatori finali hanno pagato tramite moneta elettronica
Gli operatori finanziari, entro il 30 aprile, devono comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti superiori a 3.600 euro, eseguiti nel 2013, da consumatori finali, con bancomat, carte di credito o pregate, utilizzando dispositivi “Pos” (Point of sale) da loro installati, e relativi a operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Lo “spesometro”, infatti, nel caso di transazioni avvenute mediante moneta elettronica, trasferisce a banche, Poste ed enti che emettono carte di credito o altre card di pagamento, il compito di informare l’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi versati per beni acquistati e prestazioni di servizi ricevute da soggetti non passivi ai fini dell’Iva (quindi persone fisiche che non agiscono in qualità di imprenditori o professionisti) presso operatori con i quali hanno stipulato contratti per la fornitura e la gestione dei “Pos”.
L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 23, comma 1-ter, del Dl 70/2011, aggiunto dal Dl 98/2011.
Gli operatori finanziari, entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento, oltre ai dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto, agli importi di ogni singola transazione e alla data del pagamento, devono indicare – come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011 – il codice fiscale degli associati con i quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi Point of sale, le eventuali cessazioni, e il codice identificativo di ciascun terminale.
I soggetti tenuti all’adempimento possono inviare le comunicazioni, esclusivamente per via telematica, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Scaricabile, dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il software di controllo che consente di verificare la conformità dei file prodotti al tracciato record allegato al provvedimento direttoriale del 18 ottobre 2013 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche. Si tratta di un passaggio obbligato, unica via per la formazione del “file controllato” (con estensione .dcm) che apre la strada alla successiva fase di autenticazione. Il software rileva eventuali anomalie ed errori che, se non corretti, bloccano la procedura non consentendo la trasmissione dei dati.
La comunicazione può essere annullata entro trenta giorni dalla data della ricevuta telematica che attesta la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dalla stessa data, occorre aspettare trenta giorni prima di inviare l’eventuale file sostitutivo.
Lo “spesometro”, infatti, nel caso di transazioni avvenute mediante moneta elettronica, trasferisce a banche, Poste ed enti che emettono carte di credito o altre card di pagamento, il compito di informare l’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi versati per beni acquistati e prestazioni di servizi ricevute da soggetti non passivi ai fini dell’Iva (quindi persone fisiche che non agiscono in qualità di imprenditori o professionisti) presso operatori con i quali hanno stipulato contratti per la fornitura e la gestione dei “Pos”.
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Scaricabile, dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il software di controllo che consente di verificare la conformità dei file prodotti al tracciato record allegato al provvedimento direttoriale del 18 ottobre 2013 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche. Si tratta di un passaggio obbligato, unica via per la formazione del “file controllato” (con estensione .dcm) che apre la strada alla successiva fase di autenticazione. Il software rileva eventuali anomalie ed errori che, se non corretti, bloccano la procedura non consentendo la trasmissione dei dati.
La comunicazione può essere annullata entro trenta giorni dalla data della ricevuta telematica che attesta la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dalla stessa data, occorre aspettare trenta giorni prima di inviare l’eventuale file sostitutivo.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 30 Aprile 2014
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