La sezione IV del TAR Toscana, con sentenza 27 giugno 2025, numero 1212, riconosce il pieno diritto di accesso del genitore alla “vita” (situazione) universitaria del figlio: focus sulla sentenza a cura dell’Avvocato Maurizio Lucca.
Si tratta infatti di un interesse qualificato, finalizzato (astrattamente) alla verifica dell’obbligo di mantenimento [1].
Un precedente
È noto che:
- l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, consente ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, non legando la richiesta di ostensione a mere ragioni generali di controllo ma funzionale (caso similare) [2] alla verifica dell’eventuale obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento avanti al giudice naturale.
- l’utilizzo processuale che la parte richiedente intenderà fare degli atti richiesti in ostensione esclude ogni sindacato dell’Amministrazione sulla fondatezza e pertinenza delle azioni che lo stesso intende intraprendere, non essendo consentito alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso [3].
In effetti, la richiesta degli esami sostenuti non possono essere respinti, motivando l’inerenza alla sfera personale e di riservatezza dello studente universitario, neppure si può pretendere il suo consenso, non potendo non tenere in debito conto il rapporto genitore e figlio/figlia, dato che il genitore ha nei confronti dei figli, sia pure maggiorenni, non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi superiori universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere gli elementi salienti della loro “vita universitaria”, anche ai sensi dell’art. 30 Cost., che – appunto – sancisce il “diritto-dovere” dei genitori di istruire ed educare i figli [4].
A rafforzare il principio la prospettazione di un interesse attuale e personale del richiedente a tutelare in sede giudiziaria la propria sfera giuridica, posizione questa prevalente sull’invocato diritto alla riservatezza.
Fatti
Un genitore si rivolge all’Università per richiedere la documentazione del figlio (l’effettiva iscrizione; il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e votazioni; l’eventuale conseguimento della laurea e la data del titolo, se conseguito) con lo scopo di conoscere la “reale” condizione dello stesso (del curriculum studiorum).
L’Università risponde con un diniego espresso, in vigenza di un Regolamento dell’Ateneo che ne sottrae l’accesso in assenza del consenso dell’interessato: consenso negato con prevalenza (bilanciamento) della riservatezza sul diritto di accesso.
Donde, il ricorso, nel quale la parte ricorrente (divorziata) motiva la richiesta al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento, nella prospettiva di procedere giudizialmente ad una eventuale revisione dell’assegno di mantenimento.
Merito
Il ricorso, allineandosi al precedente, viene accolto, con ordine all’Università di esibizione.
Il GA analizza il Regolamento interno, il quale deve essere intrepretato nel consentire l’accesso non solo quando i documenti siano utili per ragioni difensive, pendente un giudizio davanti a un giudice, ma anche quando l’istante deve valutare se adire o meno il giudice, dovendo acquisire e verificare i documenti per curare al meglio i propri interessi decidendo, causa cognita, se adire la strada processuale: piena legittimazione e collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che chiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza.
Tale interesse deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.
Motivazioni
In dipendenza di ciò, il diniego va annullato, non comprendendo le ragioni di un bilanciamento verso la tutela della riservatezza del figlio rispetto al diritto del genitore, «assegnando assoluta ed indiscriminata preminenza (peraltro immotivatamente), nel bilanciamento degli interessi contrapposti, alla tutela del diritto alla riservatezza», essendo l’indubbia esigenza difensiva della parte ricorrente.
Invero, si conferma che l’esigenza istruttoria deve vagliare appieno le motivazioni del richiedente (per esigenze giudiziarie motivate) rispetto ad un generico rifiuto del consenso, non essendo il diritto di accesso, anche nella sua dimensione difensiva, meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale: l’Università avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della prevalenza sull’interesse alla riservatezza del figlio, l’interesse del genitore, data l’età adulta della parte controinteressata a sapere se il figlio ha proseguito il suo percorso di studi universitario, «perché tale elemento, senza dubbio, astrattamente incide sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento, essendo peraltro in questa sede irrilevante la questione della ricomprensione in tale obbligo del pagamento delle tasse universitarie».
A rafforzare l’interesse, viene citato anche l’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli, diritto che può ritenersi soddisfatto con la conoscenza dei medesimi dati richiesti in ostensione [5].
Orientamento
Si conferma l’orientamento, che costituisce una delle principali modalità di esercizio del cosiddetto “diritto di accesso difensivo”, posto che l’interessato – che abbia dimostrato il collegamento della sua posizione giuridica, tutelata dall’ordinamento, con la documentazione richiesta, onde permettere all’Amministrazione il vaglio del nesso di strumentalità necessaria sub specie di astratta pertinenza della documentazione con la situazione ‘finale’ controversa (pertinenza che, nel caso in esame, oltre ad essere evidente, non è stato oggetto di contestazione) – deve poter essere messo in condizione di effettuare le proprie eventuali scelte di tutela in maniera consapevole e informata.
L’Amministrazione che detiene i documenti richiesti deve rimanere estranea, la quale (non avendone il potere) non è chiamata a sindacare oltre il nesso di strumentalità e le eventuali esigenze di riservatezza, vale a dire non deve valutare come la documentazione possa poi, in concreto, risultare effettivamente utile al richiedente: la riservatezza “semplice” (mancando dati “sensibili” o di “pari rango”) afferente la tutela dei dati universitari in ordine alla quale l’interesse difensivo tendenzialmente va ritenuto prevalente [6].
La sentenza dimostra, inoltre, l’esigenza di effettuare una dovuta istruttoria non limitandosi a richiamare apoditticamente norme regolamentari o semplici rifiuti senza vagliare nel concreto l’interesse manifestato: è mancata questa parte doverosa di analisi, dando prevalenza ad un diritto senza operare quel bilanciamento che la norma e l’esegesi esige.
Note
[1] Anche il genitore di un minore è legittimato ad accedere a tutti gli atti compresi nel fascicolo personale dell’alunno (verifiche, scrutini, registri personali degli insegnanti, verbali dei consigli di classe, ecc.), TAR Puglia, Bari, 7 settembre 2023, n. 1110.
[2] TAR Lazio, Roma, sez. III, 5 novembre 2021, n. 11413.
[3] TAR Lazio, Latina, 21 maggio 21, n. 355; TAR Campania, Salerno, sez. II, 10 gennaio 2020, n. 36.
[4] TAR Puglia, Bari, sez. II, sentenza n. 872/2012.
[5] Viene citato un precedente del medesimo TAR, sez. I, sezione n. 1160 del 2022, che ha disconosciuto la possibilità di attribuire alla previsione di cui all’art. 30 della Costituzione una valenza assoluta e derogatoria delle ulteriori norme poste a tutela della riservatezza della persona (primo fra tutti, l’art. 2), specie nei casi in cui lo studente universitario (ormai maggiorenne) risulta sicuramente in grado di effettuare le proprie scelte e vivere autonomamente la propria vita.
[6] Cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 19/2020, dove si chiarisce che l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione nel processo civile