Una studentessa calabrese non ha potuto sostenere l’esame di maturità a causa di valutazioni con gravi insufficienze in quattro discipline chiave.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con la sentenza n. 930/2025 del 29 maggio, ha ritenuto legittima la scelta del consiglio di classe, respingendo così il ricorso contro l’istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Perché il consiglio di classe ha detto no

A compromettere l’ammissione sono stati quattro voti pari a 4 in materie centrali come italiano, filosofia, storia e scienze umane. Secondo quanto riportato nel verbale del consiglio di classe, la studentessa avrebbe mostrato lacune significative, sia sul piano contenutistico che sotto il profilo espressivo. Inoltre, hanno pesato nel giudizio complessivo la scarsa partecipazione alle attività didattiche e la mancanza di un metodo di studio efficace. Nonostante il raggiungimento della sufficienza in nove delle tredici discipline, il quadro generale è stato ritenuto insufficiente per l’accesso all’esame finale.

La linea difensiva: emergenza Covid e risultati positivi non valorizzati

I legali della studentessa hanno sostenuto che il raggiungimento di voti superiori alla sufficienza in nove materie su tredici rappresentasse un elemento rilevante da considerare ai fini dell’ammissione. Hanno inoltre evidenziato il contesto straordinario in cui si è svolto il percorso scolastico, segnato dalla pandemia e dall’uso prolungato della didattica a distanza (DAD). Secondo la difesa, le difficoltà affrontate dagli studenti durante quel periodo avrebbero dovuto incidere sulla valutazione complessiva, rendendola più flessibile.

Il TAR: giudizio di discrezionalità tecnica, no a eccezioni generalizzate

Il TAR ha respinto le obiezioni, ribadendo che le valutazioni espresse dal consiglio di classe sono frutto di un giudizio di discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo nei casi di difetto di motivazione, carenza d’istruttoria e illogicità manifesta. La decisione di non ammettere la studentessa alla maturità non è stata considerata né punitiva né arbitraria, ma orientata alla tutela della qualità formativa.

In particolare, i giudici hanno ricordato che l’art. 13 del d.lgs. 62/2017 impone un livello minimo di sei decimi per ciascuna materia, consentendo eccezioni solo in presenza di una motivazione puntuale e ben documentata. Tuttavia, in questo caso, la gravità delle insufficienze e soprattutto la centralità delle relative materie non consentivano alcuna deroga.

Discrezionalità tecnica: cos’è e in cosa si differenzia da quella amministrativa

Nel panorama del diritto amministrativo, è fondamentale distinguere la discrezionalità tecnica da quella amministrativa. Sebbene entrambe rientrino nell’esercizio dell’attività valutativa della P.A., esse seguono logiche profondamente diverse e rispondono a criteri decisionali distinti.

La discrezionalità tecnica si manifesta quando l’amministrazione deve fondare la propria decisione su valutazioni di natura specialistica, ricorrendo a competenze tecnico-scientifiche in ambiti specifici. In questi casi, il potere pubblico non effettua un bilanciamento tra l’interesse generale e quelli particolari coinvolti: la scelta è guidata esclusivamente da criteri oggettivi, fondati su regole tecniche e standard scientifici riconosciuti. A differenza della discrezionalità amministrativa classica — che implica un confronto tra molteplici interessi, finalizzato a individuare l’opzione più idonea a realizzare l’interesse pubblico — la discrezionalità tecnica si limita a una valutazione qualificata di fatti o condizioni, senza spazio per valutazioni di opportunità.

Nessuno sconto per l’effetto DAD

Infine, tornando al caso oggetto della pronuncia, il TAR ha chiarito che l’ordinanza ministeriale n. 65/2022 ha introdotto flessibilità solo rispetto all’obbligo di frequenza, lasciando inalterati i criteri di merito per l’accesso agli esami. La didattica a distanza non è idonea a giustificare dunque, da sola, una revisione delle soglie valutative previste dalla normativa.