fondo, pubblica-amministrazioneE’ stato registrato dalla Corte dei Conti, in data 11 marzo 2011, Reg.ne-Prev. n. 634, il DPCM, che si compone di quattro articoli, con il quale si definiscono i criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni (fondo di mobilità), ai sensi dell’art. 30, comma 2.3, del d.lgs. 165/2001.

 

L’articolo 1 prevede le definizioni, ai fini dell’applicazione della norma, di “mobilità volontaria”,  “mobilità volontaria sperimentale”, “bando di mobilità “, “mobilità d’ufficio”, “mobilità obbligatoria tra PA”, “mobilità funzionale”, “mobilità preliminare all’indizione di pubblici concorsi”, “mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni”, “mobilità neutrale per la finanza pubblica”, “fondo per la mobilità ,”amministrazioni pubbliche”.

 

Nello specifico, particolare rilevanza ha l’articolo 2, dove sono introdotte le distinzioni tra la procedura ordinaria di mobilità e quelle che si configurano come speciali. Le procedure di mobilità finanziata con il fondo per la mobilità si configurano come speciali. In particolare, è consentito fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi:

 

a) a fronte di specifiche disposizioni di legge, analogamente a quanto previsto dall’articolo 30, comma 2.3;

 

b) mobilità funzionale, ove previsto il ricorso al fondo. Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che dispone e disciplina la mobilità funzionale specifica di volta in volta le modalità di finanziamento della predetta mobilità, previa verifica, per tale specifico aspetto, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

 

c) mobilità volontaria e mobilità obbligatoria, purché riconducibili alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, è necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e non piena disponibilità di risorse finanziarie nel proprio bilancio.

 

Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo per la mobilità nei casi di:

 

a) mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni;

 

b) mobilità volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2;

 

c) mobilità d’ufficio;

 

d) mobilità preliminare all’indizione di pubblici concorsi.

 

 

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