In Sicilia, dopo l’elezione dei vertici politici di Liberi consorzi e Città metropolitane, per avviare l’attività degli enti di Area vasta in Sicilia sembra necessiti un intervento legislativo dell’Assemblea Regionale Siciliana o una circolare esplicativa dell’Assessorato alle Autonomie locali, a chiarimento della legge Delrio, vecchia ormai più di un decennio. Focus del Dottor Luciano Catania.


Perché serve sempre una circolare esplicativa? Beh, è ovvio: non sia mai che una norma venga capita al primo colpo.

La legge, si sa, è fatta per essere interpretata. E reinterpretata. E poi spiegata, parafrasata, sintetizzata, ampliata, contraddetta, rettificata e infine… chiarita con una bella circolare esplicativa.

Occorre che la norma poco chiara venga resa relativamente incomprensibile.

Insomma, la circolare esplicativa è come il sottotitolo di un film muto: inutile, ma rassicurante.

Vertici politici enti di area vasta: occorre la circolare esplicativa

Per avviare il confronto democratico interno alle forze politiche che compongono i Consigli dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane necessita che vengano approvati gli statuti ed i regolamenti, ma per approvare questi atti fondamentali necessita la circolare esplicativa, per la cui emanazione occorre un atto di impulso, che al mercato mio padre comprò.

Nel resto d’Italia, le istituzioni intermedie funzionano con la legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha riformato il sistema degli enti locali, introducendo le Città metropolitane e ridefinendo il ruolo delle province, oltre a disciplinare unioni e fusioni di comuni.

Evidentemente, fuori dalla Sicilia non c’è stata necessita di circolari esplicative oppure le stesse sono state, nei tanti anni trascorsi, emanate e digerite.

La Sicilia, però, che ha uno Statuto Speciale e una predilezione per fare le cose a modo suo, decide di non seguire la legge Delrio subito. Anzi, fa ancora meglio: abolisce le province nel 2013, prima della Legge Delrio, e annuncia con orgoglio la nascita dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città metropolitane.

Lo Stato dice una cosa, la Regione Siciliana prova e riprova a farne un’altra, poi si adegua e “autonomamente” recepisce integralmente la disciplina statale e nel frattempo le ex province continuano a occuparsi di strade, scuole e trasporti… senza soldi e senza un presidente eletto, guidate da commissari che fanno quel che possono.

Qualcuno opera più alacremente, qualcun altro  più pigramente, qualcuno viene assistito fattivamente, qualcun altro lasciato solo.

Il 27 aprile 2025, con elezioni di secondo livello, vengono finalmente eletti i Presidenti dei sei Liberi Consorzi Comunali in Sicilia ed i Consigli degli enti di area vasta (elezioni indette con decreto del 13 febbraio 2025, n. 512/GAB) ma ci si accorge che manca la circolare esplicativa che permetta di approvare le norme regolatrici del funzionamento e, quindi, l’attività viene, di fatto, sospesa, come se gli anni di sospensione della democrazia siano troppi pochi.

Alcuni esempi di statuto in Sicilia

Gli statuti delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali siciliani sono, sulla carta, il cuore pulsante dell’organizzazione degli enti. Peccato che molti battano ancora al ritmo del 2003, quando il massimo della tecnologia era il Nokia 3310 ed esistevano ancora qualche cabina telefonica e le Province.

Lo statuto della Città metropolitana di Palermo è stato approvato con delibera n. 54 del 29 aprile 2003 e modificato a seguito dell’approvazione delle delibere di adeguamento n. 10/c del 03 febbraio 2010 e n. 068/c del 24 giugno 2011.

Lo statuto della Città metropolitana di Catania è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 30 gennaio 1993. Il nuovo testo è stato approvato con delibera di consiglio provinciale n. 14 del 25 marzo 2003. Nel 2020, poi, il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio metropolitano, si prese la briga di approvare una proposta di nuovo statuto, per sottoporlo alla Conferenza metropolitana, che non ha mai approvato quello schema, predisposto con circolare n. 6/2020 dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali.

La Città Metropolitana di Messina, anch’essa istituita con la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, in sostituzione della soppressa Provincia Regionale di Messina, ha uno Statuto approvato 12 luglio 2001 che fa riferimento ancora alla precedente denominazione. Nonostante ciò, continua a essere applicato in attesa dell’adozione di un nuovo statuto specifico per la Città Metropolitana.

Va decisamente meglio per i Liberi Consorzi comunali, dove i Commissari hanno provato a riscrivere gli statuti adeguandoli alla mutata normativa di riferimento.

Lo schema dello Statuto del Libero Consorzio Comunale di Agrigento è stato approvato dal Commissario Straordinario dell’ente il 28 aprile 2020, con i poteri del Consiglio Provinciale, su proposta del Direttore del settore “Affari Generali”.

Quello di Caltanissetta è stato approvato con delibera commissariale, in sostituzione del Consiglio del Libero Consorzio (anche se si parla di Consiglio provinciale), il 15 luglio 2020.

Il 23 luglio 2020 con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, è stato approvato lo schema di statuto del Libero Consorzio di Enna, da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci.

Lo statuto del Libero Consorzio di Ragusa è stato inserito e aggiornato sul sito il 13 giugno 2023, quello del Libero Consorzio Comunale di Siracusa è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea, con i poteri del Consiglio (L. R. 18/12/2021 n. 31), nella seduta del 25 maggio 2022.

Quello di Trapani è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea del 3 marzo 2022.

Le materie statutarie

Nel rispetto della legge, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l’articolazione delle loro competenze.

Lo statuto regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio e disciplina i rapporti tra i Comuni e le loro Unioni facenti parte del Libero consorzio o della Città metropolitana e lo stesso Libero consorzio o Città metropolitana, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni di area vasta e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali.

Lo statuto, mediante convenzione, regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie. I Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture degli enti di area vasta, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i Comuni e le loro Unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture degli enti di area vasta, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, disciplina le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio amministrato.

I regolamenti

La Costituzione, all’art. 117, comma 6, stabilisce che: I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le ex Province, quindi, continuano ad avere potestà regolamentare, ma solo sulle materie loro attribuite dalla legge e, in particolare, secondo l’art. 1, comma 85 della Legge Delrio.

I Liberi consorzi esercitano esclusivamente le seguenti funzioni fondamentali: pianificazione territoriale di area vasta; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; costruzione e manutenzione delle strade provinciali; gestione dell’edilizia scolastica per le scuole superiori; tutela e valorizzazione dell’ambiente, per aspetti di competenza; raccolta ed elaborazione di dati a livello provinciale.

Per queste funzioni, le ex Province sono chiamate a adottare regolamenti organizzativi e attuativi.

Il problema delle risorse economico-finanziarie

Il vero problema per dare effettiva funzionalità a Città metropolitane e Liberi consorzi è la carenza di risorse umane e finanziarie.

Anci Sicilia e i presidenti dei Liberi Consorzi Comunali della Sicilia – Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani – in una recente nota, hanno espresso la massima preoccupazione e un forte dissenso rispetto agli inaccettabili tagli imposti dal Governo nazionale alle Province italiane, con effetti particolarmente gravi per la Sicilia.

La Legge di Bilancio e il Decreto Milleproroghe hanno ridotto drasticamente i fondi per la Sicilia destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali: solo per il biennio 2025-2026, i tagli ammontano a oltre 34 milioni di euro, con una riduzione del 70%. Nel quadriennio 2025-2028 la sforbiciata arriva a 58 milioni, il 48% delle risorse complessive. Si tratta di fondi già programmati, con cantieri in fase di progettazione o prossimi all’apertura, ora improvvisamente bloccati.

La Sicilia, che già vive una condizione di carenza infrastrutturale, risulta così ulteriormente penalizzata. La rete viaria secondaria, vitale per il collegamento tra le comunità dell’interno e le città costiere, rischia un collasso progressivo.

Come già denunciato da UPI, i tagli ammontano a 1,7 miliardi di euro su scala nazionale e interessano oltre 120.000 chilometri di strade.

L’Assemblea nazionale dei Presidenti delle Province, a cui hanno partecipato i neo-presidenti dei Liberi consorzi siciliani, riunita a Roma, ha dato mandato a UPI di chiedere con forza l’apertura immediata di un tavolo di crisi al Ministero delle Infrastrutture per il reintegro delle risorse già tagliate.

Anci Sicilia e i Presidenti dei Liberi Consorzi siciliani condividono la linea espressa da UPI e chiedono con forza al Governo nazionale di rivedere immediatamente le proprie scelte.

L’espletamento delle funzioni e competenze

La grande difficoltà per gli Enti di area vasta è l’espletamento delle proprie funzioni e competenze nel rispetto dell’equilibrio finanziario.

La permanenza degli Enti intermedi ha senso se migliorano la qualità dei servizi in favore di cittadini e imprese.

Si tratta di un ruolo molto impegnativo per soddisfare il quale necessitano figure professionali competenti e impegnate esclusivamente in favore dell’attività degli Enti di area vasta, oltre che, ovviamente, risorse economiche e finanziarie adeguate, nonché chiare ed esaustive circolari esplicative.