Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n° 62 , G.U. 04.06.2013) emanato in attuazione della legge anti-corruzione (Legge n. 190/2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.
Il codice si occupa parzialmente degli aspetti legati alla comunicazione istituzionale ribadendo, anche se in maniera meno incisiva rispetto al passato, l’obbligo del dipendente di tutelare l’immagine dalla propria amministrazione: art.12 comma 2, ”Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione”.
Il codice, però, ribadisce anche l’importanza della “tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati” che, si precisa, dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale.
L’ Art. 9 cita, al comma 1: “Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”.
Ed al comma 2: “La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
L’ Art. 12 è dedicato poi espressamente ai Rapporti con il pubblico: 1. “Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo (…). Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità’ od il coordinamento”.
Lo stesso articolo al comma 4 richiama significativamente il ruolo dell’URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico): “Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico”.
E’ evidente nel codice, nonostante gli sforzi del legislatore, il sussistere di una contraddizione, forse inevitabile, tra la necessità di garantire la massima trasparenza ed accessibilità dell’azione amministrativa e la necessità per i dipendenti di tutelare l’immagine della propria amministrazione.
FONTE: Innovatori PA (www.innovatoripa.it)
AUTORE: Domenico Pennone