Con l’obiettivo di semplificare le procedure e rendere più trasparente l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha pubblicato nuove linee guida interpretative, approvate con un comunicato del Presidente il 16 aprile 2025.


Le indicazioni seguono l’introduzione di recenti modifiche normative, previste dal decreto correttivo, che hanno aggiornato e completato la disciplina del FVOE colmando alcune lacune precedenti.

Accesso al fascicolo e tabelle operative

Le novità riguardano principalmente l’accesso al fascicolo da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. L’accesso sarà consentito solo nel caso in cui l’operatore economico, al momento della presentazione dell’offerta, abbia espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali attraverso il FVOE. Tale consenso verrà disciplinato in dettaglio nella nuova versione del bando tipo n. 1/2023, attualmente in fase di aggiornamento.

A supporto degli enti coinvolti nelle gare pubbliche, l’Autorità ha allegato al comunicato una tabella operativa che distingue le certificazioni disponibili tramite il sistema: quelle ottenibili in tempo reale (sincrone), quelle reperibili con tempi tecnici differiti (asincrone) con relativo tempo di risposta, e quelle che al momento non risultano acquisibili tramite la piattaforma.

Comunicazione obbligatoria da parte del RUP

Una delle indicazioni più rilevanti riguarda la comunicazione obbligatoria da parte del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) o di un suo delegato. Tramite la compilazione della scheda S2 e l’invio all’Anac dell’elenco dei partecipanti a una gara, viene automaticamente certificato che tali soggetti hanno espresso il consenso necessario per l’accesso al FVOE. Questo meccanismo evita ulteriori adempimenti comunicativi, alleggerendo così il carico burocratico per gli enti.

Dati non forniti in tempo

Un aspetto delicato riguarda i casi in cui il sistema non riesca a fornire, nei tempi previsti, i dati richiesti. Se, entro trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, le informazioni non risultano disponibili a causa di un malfunzionamento del FVOE o delle banche dati collegate, la stazione appaltante può comunque procedere con l’aggiudicazione. Tuttavia, se il disservizio si presume temporaneo, Anac consiglia di non attendere passivamente la scadenza del termine, ma di rinnovare la richiesta al sistema per tentare di ottenere i dati prima della conclusione dei trenta giorni.

Certificazioni escluse dal perimetro del FVOE

Infine, l’Autorità chiarisce che alcune certificazioni rimangono escluse dal perimetro del FVOE. Si tratta di casi isolati in cui l’ente certificatore non ha ancora digitalizzato i documenti, oppure non li ha resi disponibili su banche dati interconnesse. In queste situazioni, le stazioni appaltanti dovranno continuare ad acquisire le certificazioni seguendo le modalità tradizionali, rivolgendosi direttamente agli enti titolari delle informazioni.

Con queste nuove indicazioni, Anac mira a favorire un’applicazione uniforme delle regole, ridurre il rischio di contenziosi e rendere più fluido e coerente il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici.

Fascicolo virtuale dell’operatore economico: i documenti con le nuove regole Anac