Affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.
L’autorità ha avuto occasione di chiarire alcuni aspetti relativi alla fattispecie di cui all’art. 90, lettera g), del d.lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice) cioè i raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria.
Si è inoltre pronunciata in merito alla determinazione dell’importo a base di gara ed alle procedure aventi ad oggetto l’affidamento degli incarichi di coordinatore per la sicurezza.
In primo luogo, l’Autorità ha evidenziato come sia del tutto pacifico il fatto che l’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 37 del Codice possa trovare applicazione anche nelle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.
Per determinare la tipologia di raggruppamento (orizzontale o verticale) attraverso la quale i concorrenti possono eseguire la prestazione, occorre verificare le statuizioni del bando di gara, nel quale la stazione appaltante, in base alla prerogativa riconosciutale dall’art. 37 comma 7 del Codice.
Anche i soggetti che partecipano alla gara per il conferimento di un appalto integrato possono avvalersi della facoltà di designare come progettista un soggetto a sua volta raggruppato. In proposito l’Autorità non ha ravvisato alcun divieto normativo, dovendosi applicare il combinato disposto degli artt. 53, comma 3 del Codice e 92, comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento). Infatti, anche se l’articolo 53 comma 3 del Codice nulla dice sulla possibilità da parte di un soggetto a sua volta raggruppato di assumere la veste di progettista, vi è l’articolo 92, comma 6, del Regolamento che si esprime in tal senso.
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FONTE: Linea AVCP
AUTORE: Stefania Mancarelli