voluntary, disclosurePer le attività detenute in Svizzera non si applica il raddoppio dei termini dell’accertamento previsto per la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale.

 

Definite, con il provvedimento del 31 marzo 2015, le regole sulla voluntary disclosure valide per gli imponibili di attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti di Campione d’Italia. Il provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 5-quater, comma 6 del Dl 167/1990, che prevedeva una disposizione ad hoc per i cittadini campionesi, in considerazione della particolare collocazione geografica del comune.

 

I residenti nel comune di Campione d’Italia, nonostante esonerati dagli obblighi sul monitoraggio fiscale per i redditi da lavoro e pensionistici e per gli investimenti e attività finanziarie detenute presso gli istituti elvetici (compilazione del modulo RW), possono avvalersi della collaborazione volontaria per l’emersione degli imponibili relativi ad attività costituite o detenute in Svizzera.

 

Il provvedimento ricorda l’esclusione dall’obbligo di compilazione del modulo RW relativo ai redditi da lavoro e pensionistici prevista dall’articolo 4, comma 1, del Dl 167. Sottolinea, inoltre, che in applicazione dell’articolo 38, comma 13, del Dl 78/2010, tale esonero deve essere riferito anche agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute in Svizzera dai campionesi.

 

Per i residenti nel comune di Campione, inoltre, non vale la regola che prevede, in caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziaria detenuti nei paradisi fiscali, il raddoppio dei termini a disposizione dell’Amministrazione fiscale per poter effettuare gli avvisi di accertamento ordinario (articolo 12, comma 2-bis del Dl 78/2009).

 

Tale disposizione, introdotta dal “decreto milleproroghe” del 2009 (Dl 194/2009), ha inasprito le misure volte a contrastare la localizzazione dei redditi nei paradisi fiscali, prevedendo che, in caso di violazione degli obblighi dichiarativi, gli avvisi di accertamento possano essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di cui è stata presentata la dichiarazione (quarto anno, invece, secondo la disciplina ordinaria).

 

Il provvedimento di oggi, infine, rimanda, per quanto riguarda le regole generali e le modalità di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, al provvedimento del 30 gennaio 2015.