Gli enti locali sono chiamati a un’importante verifica di sostenibilità finanziaria, quella degli equilibri di bilancio: un appuntamento che, anche per il 2025, intreccia programmazione, controllo e capacità gestionale.
Questo check rappresenta un banco di prova non solo per le amministrazioni, ma anche per i revisori, che devono valutare l’attendibilità delle previsioni, la coerenza tra spesa e risorse disponibili e la tempestività nell’intercettare eventuali criticità. Il tutto in un contesto normativo articolato, dove i vincoli imposti a livello nazionale e regionale si intrecciano con l’autonomia gestionale dei singoli enti.
Verifica equilibri di bilancio 2025: le informazioni utili per gli enti locali
Non si tratta solo di un adempimento formale, ma di un passaggio strategico che incide sulla possibilità degli enti locali di pianificare investimenti, garantire i servizi pubblici e mantenere la fiducia dei cittadini nella gestione della cosa pubblica.
Comuni, Province e Regioni dovranno procedere alla verifica degli equilibri di bilancio e all’assestamento generale, secondo quanto previsto dagli articoli 193 e 175, comma 8, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Si tratta di un momento fondamentale per la salute finanziaria degli enti territoriali, che implica il controllo sulla tenuta dei conti e la capacità di prevenire situazioni di squilibrio.
Le regole da rispettare
La normativa distingue tra due livelli di equilibrio. A livello dell’intero comparto degli enti territoriali – su scala regionale e nazionale – è richiesto il rispetto del saldo non negativo tra entrate e spese finali, come indicato nell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012. Questo saldo, da calcolare senza considerare avanzi di amministrazione, fondi vincolati o nuovo debito, è il requisito base per poter accedere legittimamente a nuove forme di indebitamento, come stabilito dall’articolo 10 della stessa legge.
Per i singoli enti, invece, l’equilibrio di riferimento è quello delineato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che consente il ricorso a strumenti come l’avanzo vincolato e il Fondo pluriennale vincolato, mantenendo però il bilancio in equilibrio complessivo tra entrate e spese. Questo principio è stato ribadito dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 821 della legge n. 145/2018), e trova applicazione tanto in fase di previsione quanto in fase di rendiconto.
I controlli ex ante e ex post della Ragioneria dello Stato
Per garantire che i parametri vengano rispettati, la Ragioneria Generale dello Stato effettua una doppia verifica: una preventiva, basata sulle previsioni di bilancio trasmesse alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), e una successiva, fondata sui rendiconti effettivi. Secondo gli ultimi dati consolidati relativi al triennio 2023-2025, gli enti territoriali – sia a livello regionale che nazionale – risultano in linea con gli obiettivi di saldo previsti dalla normativa.
Anche l’analisi retrospettiva sui rendiconti del 2022 ha confermato la conformità generale, rafforzando la valutazione positiva sulla sostenibilità finanziaria complessiva del comparto pubblico locale.
Quando e come effettuare la verifica 2025
La scadenza per adempiere agli obblighi di verifica e assestamento è fissata al 31 luglio 2025, salvo proroghe. Entro tale data, ogni ente dovrà approvare gli atti necessari per certificare il mantenimento degli equilibri di bilancio. Tuttavia, in base a quanto chiarito dalla FAQ Arconet numero 8 del 2015, è possibile per gli enti che approvano il bilancio di previsione nel mese di luglio attestare il rispetto degli equilibri direttamente all’interno dello stesso atto deliberativo, evitando una doppia deliberazione.
Limiti all’indebitamento
Resta fermo che, anche in presenza di margini per contrarre nuovi prestiti, ogni singola amministrazione deve rispettare i vincoli qualitativi e quantitativi previsti dalla legge per l’indebitamento. Ciò riguarda sia l’accensione di mutui che il ricorso ad altri strumenti di finanziamento, nel rispetto delle norme contenute nei decreti legislativi n. 118/2011 e n. 267/2000.