Gli interventi, decisi a livello comunitario, hanno condotto alla modifica e rifusione della precedente normativa
Il regolamento del Consiglio n. 1150/2000 sulle modalità e la procedura per la messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali nonché di quelle basate sull’imposta sul valore aggiunto, sul reddito nazionale lordo e sul fabbisogno di tesoreria è stato superato da un provvedimento del tutto nuovo. Le numerose modifiche, anche di carattere sostanziale, hanno portato alla necessaria rifusione del regolamento di cui sopra che con la sua abrogazione lascia il campo al nuovo regolamento del Consiglio n. 609/2014
Il nuovo regolamento comunitario
Talune misure, però, quali quelle concernenti il calcolo e l’iscrizione in bilancio del saldo, il controllo e la supervisione delle risorse proprie e i pertinenti requisiti di comunicazione ed infine quelle sul comitato consultivo delle risorse proprie. La disponibilità delle risorse proprie all’Unione, stabilisce l’articolo 2 della decisione 2014/335/UE deve avvenire nelle migliori condizioni possibili. Come rubricato, pertanto, nell’articolo 1, l’oggetto è costituito dalle norme relative alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della decisione 2014/335/UE, Euratom.
Contenzioso e documentazione
La data di accertamento delle risorse proprie tradizionali è da intendersi la data della registrazione prevista dalla normativa doganale. Nei casi di contenzioso, però, la data da considerare per l’accertamento è quella della decisione amministrativa o quella denuncia all’autorità giudiziaria se consecutiva. Ogni Stato membro deve prendere tutte le misure necessarie per la conservazione, per almeno tre anni, dei documenti giustificativi relativi all’accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie. Stesso periodo di conservazione vale per le risorse proprie basate sull’IVA. Qualora a seguito di verifiche risulti necessario procedere alla rettifica dei documenti giustificativi il termine minimo dei tre anni sarà di una durata congrua per procedere alla rettifica e al controllo della stessa. I singoli Stati membri devono fornire informazioni, alla Commissione, inerenti la cooperazione amministrativa, sulla denominazione dei servizi o organismi responsabili dell’accertamento, della riscossione; sulle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili relative all’accertamento e alla riscossione; l’esatta denominazione degli atti dai quali emergono i diritti accertati.
Contenzioso e documentazione
La data di accertamento delle risorse proprie tradizionali è da intendersi la data della registrazione prevista dalla normativa doganale. Nei casi di contenzioso, però, la data da considerare per l’accertamento è quella della decisione amministrativa o quella denuncia all’autorità giudiziaria se consecutiva. Ogni Stato membro deve prendere tutte le misure necessarie per la conservazione, per almeno tre anni, dei documenti giustificativi relativi all’accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie. Stesso periodo di conservazione vale per le risorse proprie basate sull’IVA. Qualora a seguito di verifiche risulti necessario procedere alla rettifica dei documenti giustificativi il termine minimo dei tre anni sarà di una durata congrua per procedere alla rettifica e al controllo della stessa. I singoli Stati membri devono fornire informazioni, alla Commissione, inerenti la cooperazione amministrativa, sulla denominazione dei servizi o organismi responsabili dell’accertamento, della riscossione; sulle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili relative all’accertamento e alla riscossione; l’esatta denominazione degli atti dai quali emergono i diritti accertati.
Il valore degli interessi di mora
Per gli importi messi a disposizione tardivamente vengono previsti degli interessi di mora al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle principali azioni di rifinanziamento maggiorato di due punti percentuali aumentato di 0,25 punti base per ogni mese di ritardo e per tutta la durata del periodo di mora. Diversa è la situazione per i cd. importi irrecuperabili, su specifica dichiarazione degli Stati membri, esclusivamente per motivi di causa di forza maggiore o per motivi non imputabili allo Stato stesso. Sono considerati irrecuperabili gli importi dei diritti accertati dopo un periodo di cinque anni dalla data di accertamento. Nel caso di pagamento scaglionato, il periodo dei cinque anni decorre dalla data dell’ultimo pagamento effettivo.
Gestione di tesoreria e mandati di pagamento
Per quanto concerne la gestione di tesoreria e, nello specifico, l’esecuzione degli ordini di pagamento avviene entro il terzo giorno feriale successivo di ricezione degli ordini. Un estratto conto sui movimenti connessi all’esecuzione degli ordini vengono trasmessi alla Commissione per via elettronica entro il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione. Per concludere alla fine dello stesso regolamento si rimanda all’applicazione dello stesso a far data dal primo gennaio 2014.
FONTE: FiscoOggi
AUTORE: Andrea De Angelis