La nuova formulazione dell’art. 4, quinto comma, del DPR n. 633 del
1972, prevede che non si considerano attività commerciali “le operazioni
effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti
di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità”.
Tale norma che, come precisato nella relazione tecnica al medesimo
decreto-legge, ha carattere chiarificatorio e non innovativo, ha recepito
espressamente il principio contenuto nell’art. 13 della Direttiva CE 28 novembre
2006, n. 112, e già applicato in ambito nazionale (cfr. risoluzioni n. 169/E del 1°
luglio 2009, n. 122/E del 6 maggio 2009 e n. 348/E del 7 agosto 2008).
Si intende chiarire quali attività
costituiscano “riscossione dei tributi”, il cui aggio è soggetto ad IVA a seguito
della recente soppressione del relativo regime di esenzione dall’imposta.
In proposito, si rileva che l’attività di riscossione può avere ad oggetto
entrate tributarie e patrimoniali, sia di enti pubblici che di enti privati, e
presuppone generalmente una gestione a sistema di una “lista di carico” ovvero
di un “ruolo”, l’“emarginazione” dei pagamenti, l’individuazione degli eventuali
contribuenti morosi e la rendicontazione dell’attività svolta nei confronti
dell’ente titolare dell’entrata.
L’imponibilità ricorre, quindi, sia nell’ipotesi di “riscossione coattiva” –
attività che ordinariamente deriva dall’iscrizione a ruolo di somme derivanti da
inadempienza del contribuente – sia nell’ipotesi di “riscossione spontanea” –
attività che abitualmente genera l’emissione di avvisi di pagamento, ovvero
l’iscrizione a ruolo di somme non connesse a inadempimenti del contribuente e
che possono, altresì, discendere dall’aver scelto il pagamento frazionato o rateale
di quanto dovuto (ad esempio, riscossione delle imposte relative a somme
soggette a tassazione separata, della TARSU per conto dei Comuni, delle tasse di
iscrizione agli ordini professionali).
Si è dell’avviso, infatti, che il legislatore, con la modifica apportata all’art.
10, primo comma, n. 5), del DPR n. 633 del 1972, abbia voluto ricondurre nel
regime di imponibilità tutta la complessa attività di riscossione, nell’accezione
sopra descritta, consistente, tra l’altro, nella gestione di ruoli e liste, nella notifica
di cartelle ed avvisi di pagamento (salva l’ipotesi degli accertamenti esecutivi),
nella ricezione di pagamenti, nel riconoscimento di eventuali dilazioni o
sospensioni del pagamento, nell’attività di esecuzione forzata, senza alcuna
distinzione rispetto all’origine (volontaria o coattiva) della pretesa.
Consulta il documento completo: Riscossione IVA
FONTE: ANACAP – Associazione Nazionale delle Aziende Concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti Locali