L’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito D.L. 66/2014) introduce significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti (di seguito sistema PCC).
Le funzionalità del sistema PCC, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali (di seguito, debiti commerciali), saranno integrate con nuovi moduli applicativi, che supporteranno in modo continuativo il monitoraggio dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento.
In particolare, l’utilizzo regolare del sistema PCC da parte dei soggetti interessati permetterà di tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico.
Al riguardo, si rammenta che il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 (di seguito D.M. 55/2013), prescrive l’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie fiscali e di alcuni enti pubblici a decorrere dal 6 giugno 2014, mentre il termine per le altre pubbliche amministrazioni è stato fissato al 31 marzo 2015 dall’articolo 25 del D.L. 66/2014.
L’utilizzo delle nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti, che saranno disponibili a partire dal 1° luglio 2014, permetterà a regime:
a) ai creditori di verificare on line lo stato dei propri crediti verso ciascun debitore;
b) alle pubbliche amministrazioni di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinti per scadenza e per creditore (anche in caso di cessione, successione ereditaria, operazioni societarie, ecc.), supportando l’obbligo di cui all’articolo 42 del D.L. 66/2014 di tenuta del registro unico delle fatture;
c) ai competenti organi governativi di conoscere in tempo reale l’ammontare complessivo dei debiti delle Pubbliche amministrazioni e la loro evoluzione.
Il nuovo articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito D.L. 35/2013), introdotto con il comma 1 dell’articolo 27 del D.L. 66/2014, prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le operazioni di seguito elencate, le quali corrispondono ad altrettante fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, individuando per ciascuna di esse specifici adempimenti che saranno illustrati nel prosieguo della presente circolare:
a) invio della fattura da parte del creditore;
b) ricezione della fattura da parte della pubblica amministrazione;
c) contabilizzazione della fattura da parte della pubblica amministrazione, con indicazione dell’importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;
d) comunicazione dei debiti scaduti da parte della pubblica amministrazione entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
e) eventuale certificazione dei crediti da parte della pubblica amministrazione su istanza del creditore, ex articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito D.L. 185/2008), e articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
f) eventuali operazioni di anticipazione e/o di cessione dei crediti certificati con intermediari finanziari abilitati;
g) eventuale compensazione dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ex articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero con somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex articolo 28-quinquies del citato DPR 602/1973;
h) pagamento della fattura da parte della pubblica amministrazione.
Si noti che le fasi di cui alle lettere a, b, c, d , h sono evidentemente necessarie, mentre le fasi di cui alle lettere e, f e g sono solo eventuali, poiché dipendono dal verificarsi di determinate circostanze.
Il sistema PCC acquisirà automaticamente dal sistema di interscambio, le informazioni relative alle fatture emesse in formato elettronico.
Consulta la circolare della RGS: Circolare_RGS_del_25_giugno_2014_n_21
FONTE: Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze