L’OCSE ha iniziato a luglio 2013, su mandato del G20, i lavori dell’Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (meglio noto con l’acronimo BEPS) finalizzato ad ostacolare il fenomeno dell’erosione della base imponibile. L’action plan ha individuato 15 azioni da implementare indicando termini e metodologie di intervento. Tra queste azioni, l’action 14 ha l’obiettivo di rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali con particolare riferimento alle Mutual Agreement Procedure (MAP).

Mutual Agreement Procedure

Le c.d. procedure amichevoli o Mutual Agreement Procedure rappresentano gli strumenti a disposizione del contribuente, alternativi o integrativi ai rimedi amministrativi e giurisdizionali di diritto interno, per eliminare la doppia imposizione internazionale che si verifica quando due o più Stati affermano contemporaneamente pretese impositive sullo stesso fatto produttivo di ricchezza. Tali procedure dovrebbero portare all’accordo tra le Amministrazioni fiscali degli Stati Coinvolti e conseguentemente alla rimozione della doppia imposizione.Basi giuridiche per attivare una MAP
Le fonti internazionali di riferimento sono le Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni e la Convenzione arbitrale Europea.
Le procedure amichevoli, infatti, possono essere attivate o sulla base dell’art. 25 par. del modello di Convenzione OCSE, trasfuso nella gran parte dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni siglati dall’Italia (c.d. MAP da Trattato), o, in ambito europeo, in base alla Convenzione 90/436/CEE relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifiche da transfer price degli utili delle imprese associate (c.d. MAP da Convenzione Arbitrale).
Per quanto riguarda il quadro normativo interno, la base giuridica delle MAP va rinvenuta nelle leggi di ratifica delle singole Convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia, nonché nella L 99/93 che ha ratificato la Convezione Arbitrale.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi in merito al funzionamento delle procedure amichevoli con la Circolare n. 21/E del 5 giugno 2012.

Convenzione OCSE vs Convenzione Arbitrale
L’art. 25 del modello di Convenzione OCSE prevede un obbligo di diligenza, ma non di risultato,  che impone alle Amministrazioni interessate di “fare del loro meglio” (shall endoeavour”) al fine di addivenire a un accordo che elimini la doppia imposizione.
Nel 2008 è stato introdotto il paragrafo 5 all’art. 25 del modello OCSE con la previsione di una fase arbitrale obbligatoria in caso di mancato accordo tra i due Stati in sede di procedura amichevole. La fase arbitrale di cui al nuovo paragrafo 5 è, tuttavia, applicabile a condizione che a livello bilaterale sia stato negoziato (o rinegoziato) il suo inserimento nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni ed è, quindi, nella sostanza rimessa alla volontà negoziale degli Stati.
La Convenzione Arbitrale Europea, applicabile come detto alle sole rettifiche di transfer price, prevede, invece, un obbligo di pervenire a una definizione del caso, essendo previsto, all’art. 7, l’istituzione di un collegio arbitrale, nel caso in cui le Autorità Competenti coinvolte non raggiungono un accordo per rimuovere la doppia imposizione entro due anni dall’attivazione della procedura.

I lavori dell’OCSE in materia di procedure amichevoli
Già dal 2004, l’OCSE ha avviato un progetto volto a migliorare il funzionamento dei meccanismi per la composizione delle controversie fiscali internazionali, e ha pubblicato, nel 2007, il “Manual on Effective Mutual Agreement Procedures” (MEMAP) il quale fornisce tanto alle Amministrazioni quanto ai contribuenti le informazioni principali sul funzionamento delle procedure amichevoli.
A partire da gennaio 2007, come disposto dal Comitato Fiscale dell’OCSE, ciascun Paese membro dell’OCSE è tenuto a presentare un report annuale contenenti informazioni statistiche riguardanti le procedure amichevoli in corso.

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Mauro Faggion
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