Dal 1° al 10 luglio è possibile effettuare il pagamento dei contributi per i lavoratori domestici relativo al secondo trimestre 2014.
Quando si pagano i contributi
I contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:
dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.
Il pagamento dei contributi deve essere fatto a trimestre ultimato e non oltre il termine indicato sopra. Se l’ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento mancato, tardivo o parziale
comporta per legge l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’Inps.
Come pagare
I contributi possono essere versati esclusivamente con le seguenti modalità:
Utilizzando il bollettino MAV (pagamento mediante avviso), l’Inps provvede all’invio a tutti i datori di lavoro domestico dei bollettini MAV per il pagamento dei contributi relativi ai trimestri in scadenza. L’Istituto provvede ad inviare al datore di lavoro domestico due tipologie di comunicazioni cartacee che allegano tali bollettini:
la comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione del rapporto di lavoro che costituisce la conferma dell’avvenuta attivazione dello stesso e che viene inviata all’indirizzo di residenza del datore di lavoro;
la comunicazione di rinnovo che viene inviata a tutti i datori con rapporti di lavoro attivi che non abbiano disabilitato tale servizio utilizzando l’apposita funzione di cui al messaggio n.10289/2013. Tale comunicazione, che ha tradizionalmente lo scopo di ricordare le scadenze di pagamento quantificando i contributi da versare, viene inviata all’indirizzo indicato per il recapito.
A partire dal 2014 la comunicazione di accoglimento del rapporto di lavoro contiene in allegato i bollettini Mav in numero variabile fra uno e quattro, a seconda del trimestre di inizio del rapporto di lavoro, a copertura del primo anno solare di contribuzione. Inoltre, sempre a partire da quest’anno, la comunicazione di rinnovo verrà inviata una volta l’anno assieme ai bollettini Mav in numero variabile fra uno e quattro, anche in relazione alla durata definita per il rapporto di lavoro, a copertura della contribuzione dovuta per l’anno in corso.
I MAV sono già compilati con gli importi dovuti. Nel caso siano cambiati gli elementi per il calcolo dei contributi (ad esempio, una variazione dell’orario di lavoro), dal sito www.inps.it, sezione Servizi online, è possibile effettuare le variazioni e ottenere un altro bollettino MAV con gli importi conformi.
Rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. La procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile presso:
sportelli postali
tabaccherie che espongono il logo Servizi Inps
sportelli bancari Unicredit Spa
tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online
Online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi Online – Portale dei Pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio, utilizzando la carta di credito
Telefonando al Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito
Qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione. Prima di confermare l’importo, si può chiedere all’operatore del circuito “Reti Amiche” o del Contact Center, oppure alla procedura – nel caso di utilizzo delle altre modalità – la modifica di elementi che determinano il calcolo e automaticamente verrà rideterminato il nuovo importo complessivo da versare.
Questi sistemi di pagamento consentono in tempi brevi di verificare l’esecuzione dei versamenti e di accreditare i contributi sulla posizione del lavoratore.
Per ciascuna modalità è prevista la possibilità di avere la doppia copia della ricevuta in modo da poterne consegnare una al lavoratore. Nel caso di pagamento tramite MAV, che non consente la doppia quietanza, è prevista un’ attestazione situata nella parte superiore del bollettino che il datore di lavoro dovrà completare con l’inserimento della data e della propria firma. Se si effettua il pagamento al Contact Center, la ricevuta sarà inviata direttamente dalla banca affidataria, all’indirizzo e-mail del datore di lavoro del servizio, il quale successivamente riceverà, all’indirizzo di residenza una doppia copia della ricevuta analitica.
COME SI CALCOLA L’IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA VERSARE
L’importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite nel trimestre al quale si riferisce il versamento
(vedere sotto “ore retribuite nel trimestre”) .
Per determinare il contributo orario si individua, in base alle tabelle allegate, la fascia in cui è compresa la retribuzione oraria effettiva (vedere sotto “retribuzione oraria effettiva”) ed il contributo orario corrispondente a tale fascia.
Esempio: prendendo a riferimento la retribuzione oraria di 8,66 euro (comprensiva della quota di tredicesima) il datore di lavoro dovrà pagare per l’anno 2013 un contributo orario di 1,55 euro. L’importo del contributo orario va moltiplicato per il numero delle ore retribuite nel trimestre.
Ore retribuite nel trimestre: si moltiplicano le ore retribuite ogni settimana per le settimane del trimestre in pagamento. ATTENZIONE: la settimana lavorativa di riferimento decorre dalla domenica al sabato, per cui con ogni pagamento devono essere indicate tutte le ore retribuite nelle settimane del trimestre che si concludono con il sabato. Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato, si aggiungono a quelle del trimestre solare successivo.
Se dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottiene un numero non intero, il numero stesso deve essere arrotondato all’unità superiore.
Si precisa che ogni trimestre non è sempre composto da 13 settimane (52 settimane = 1 anno diviso quattro trimestri = 13 settimane) ma dipende dal numero dei sabati compresi nel trimestre. Questo numero indica le settimane cui fare riferimento per il versamento dei contributi.
Esempio: se il collaboratore domestico lavora 24 ore a settimana
24 ore x 13 sabati (13 settimane) = 312 (totale ore lavorate nel trimestre)
Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato vanno aggiunte a quelle del trimestre solare successivo.
Retribuzione oraria effettiva: si ottiene sommando alla retribuzione mensile o oraria un dodicesimo per il rateo di tredicesima. Si ricorda che la retribuzione da indicare al momento dell’assunzione è costituita dalla somma del valore erogato in denaro e del valore convenzionale del vitto e alloggio, quando dovuto.
Esempio con paga oraria comprensiva soltanto di 13^:
Se il lavoratore percepisce una retribuzione di 8,00 euro all’ora, la quota oraria di tredicesima è data dalla retribuzione oraria (8,00) diviso 12.
Si ottiene così un importo di 0,66 euro (quota di tredicesima) che va sommato alla paga oraria di 8,00 euro. L’importo ottenuto, di 8,66 euro, è quello da prendere a riferimento per l’individuazione della fascia retributiva e del relativo contributo da versare;
Esempio con paga oraria comprensiva anche di vitto e alloggio:
Se un lavoratore domestico, che percepisce una retribuzione di 8,00 euro all’ora, ha lavorato 26 giorni nel mese, per un numero complessivo di 170 ore, si moltiplica 5,31 (indennità giornaliera totale di vitto e alloggio per l’anno 2013) x 26 giorni ed il risultato si divide per 170 ore; l’importo ottenuto (in questo caso 0,81) rappresenta la quota oraria dell’indennità di vitto e alloggio da aggiungere alla retribuzione oraria. Dividendo per 12 la somma di queste due voci (paga oraria e indennità di vitto e alloggio) si ottiene la quota oraria di tredicesima (in questo caso 0,73). Riassumendo, la retribuzione oraria effettiva di riferimento per l’individuazione della fascia retributiva e del relativo contributo da versare, corrisponderà a 8 euro (paga oraria) + 0,81 (vitto e alloggio) + 0,73 (13^) = 9,54 euro.
Gli esempi sono riferiti ad una paga oraria, in quanto per legge il contributo da versare all’Inps è esclusivamente orario. Pertanto nei casi in cui la retribuzione sia settimanale, quindicinale o mensile, il datore di lavoro deve sempre ricondurre la retribuzione all’importo orario, dividendo la paga erogata nel periodo per il numero di ore retribuite nello stesso arco temporale.
Cessazione del Rapporto di Lavoro: in caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere versati anche i contributi relativi a ferie maturate ma non fruite ed al preavviso. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, tenendo comunque conto delle settimane che devono essere retribuite e contribuite, anche se non corrispondono all’attività lavorativa.
Il versamento eseguito in ritardo comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’INPS.
AVVERTENZA IMPORTANTE
La comunicazione obbligatoria di cessazione deve essere effettuata on-line, entro cinque giorni, dal sito www.inps.it, seguendo il percorso Servizi Online>Per tipologia di utente>Cittadino>Lavoratori Domestici, oppure telefonando al Contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
Il contributo di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dal comma 250, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applica al rapporto di lavoro domestico.Contestualmente ai contributi previdenziali il datore di lavoro può versare i contributi di assistenza contrattuale o di finanziamento al fondo bilaterale, istituito dai firmatari di CCNL. Occorre indicare il codice di riferimento e l’importo dovuto all’organizzazione, a cui rivolgersi per qualsiasi problema relativo al pagamento.
Contestualmente ai contributi previdenziali il datore di lavoro può versare i contributi di assistenza contrattuale o di finanziamento al fondo bilaterale, istituito dai firmatari di CCNL. Occorre indicare il codice di riferimento e l’importo dovuto all’organizzazione, a cui rivolgersi per qualsiasi problema relativo al pagamento.
FONTE: INPS