Le esportazioni indirette possono godere del regime della non imponibilità anche se i beni escono dal territorio dell’Unione oltre il termine di 90 giorni dalla consegna al cessionario, previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR n.633 del 1972. Il contribuente può, inoltre, recuperare l’Iva versata al momento della regolarizzazione. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 98/E di oggi, alla luce della sentenza emessa il 19 dicembre 2013 dalla Corte di

Giustizia dell’UE, che affronta il tema delle cessioni in cui i beni vengono trasportati, a cura del soggetto destinatario non residente, fuori dal territorio comunitario.

La prova dell’esportazione “salva” il beneficio – La non imponibilità – formalmente riservata dalla norma alle sole cessioni di beni usciti dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cessionario – si applica anche se l’esportazione avviene oltre il predetto termine. Ciò a patto che sia possibile dimostrare l’uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione.

Come recuperare l’imposta versata – Il contribuente può recuperare l’Iva, eventualmente versata in sede di regolarizzazione, emettendo una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione, o comunque richiedendo il rimborso entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso .

 

 

FONTE: Agenzia delle Entrate

 

 

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