Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto 2 luglio 2014 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che detta le disposizioni di attuazione del regime di tassazione (“exit tax”) per le imprese italiane che spostano la residenza fiscale in un altro Stato dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, con i quali l’Italia ha stipulato un accordo di reciproca assistenza sulla riscossione dei debiti tributari (articolo 166, comma 2-quater, del Tuir).
A tali imprese è data la facoltà di optare per la sospensione o per la rateizzazione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza latente, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, non confluiti in una stabile organizzazione in Italia.
In base al nuovo provvedimento, che corregge e sostituisce il precedente Dm 2 agosto 2013 in relazione ai trasferimenti di residenza effettuati dal periodo d’imposta che inizia successivamente a quello della sua pubblicazione in GU (cioè dal 2015), la rateizzazione può essere distribuita su sei quote annuali di pari importo, non più dieci. Per i trasferimenti antecedenti, va suddivisa in sei rate l’imposta residua.
Invece, le imposte sospese (fino a un massimo di dieci anni) vanno versate:
- per i beni (materiali e immateriali) ammortizzabili, nell’esercizio di maturazione delle quote di ammortamento
- per le partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle azioni, nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale
- in ogni caso, nell’esercizio in cui i beni si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del Tuir.
Il beneficio della sospensione o della rateizzazione viene meno, con conseguente assolvimento dell’imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento, in caso di:
- fusione, scissione o conferimento dell’azienda con trasferimento dei componenti aziendali ad altro soggetto residente in uno Stato extra-Ue
- apertura di una procedura di insolvenza, liquidazione o estinzione
- trasferimento della residenza in Stati o territori extra-Ue
- cessione delle quote da parte dei soci.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia Delle Entrate