Un differimento rilevante, in tempi di crisi, è quello per i contribuenti che hanno perso la possibilità di rateizzare i propri debiti fiscali, per i quali si spalanca una finestra.

Via libera definitivo del Senato al decreto milleproroghe (Dl 192/2014), nel testo già approvato dalla Camera.
Molte le novità di carattere fiscale previste dal provvedimento.

“Nuovi minimi” rivivono
In primo piano, previsto l’allungamento, a tutto il 2015, della possibilità di avvalersi del regime fiscale agevolato per i contribuenti di dimensioni ridotte, più noto come dei “nuovi minimi”, quello pre-Stabilità (articolo 10, comma 12-undecies).
Si tratta del regime previsto dall’articolo 27 del Dl 98/2011 in favore dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità, per i quali l’asticella dei ricavi deve necessariamente fermarsi a 30mila euro e l’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata al 5 per cento. Il vantaggio, ricordiamo, spetta a coloro che intraprendono una nuova attività ovvero che l’abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età.

Cervelli “in marcia”
Due anni di vita in più, invece per gli incentivi fiscali finalizzati al rientro dei lavoratori in Italia (legge 238/2010). In particolare, l’agevolazione prorogata consiste in un abbattimento della base imponibile ai fini Irpef, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo, al 20% per le donne e al 30% per gli uomini (articolo 10, comma 12-octies). Ricordiamo, inoltre, sempre in tema di argine all’esodo dei “cervelli”, che la legge di stabilità per il 2015, con il comma 14, ha prolungato, da due a tre, i periodi d’imposta nei quali si applicano i benefici fiscali in favore di docenti e ricercatori che tornano in Italia e, da cinque a sette anni solari, la durata del rientro per fruire delle agevolazioni.

Imus “in standby”
L’introduzione dell’imposta municipale secondaria (Imus) che doveva sostituire il canone (Cosap) e la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (Icpdpa) nonché il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari (Cimp), non prenderà più il via a partire da quest’anno, ma dal prossimo (vedi “Imus: un’imposta pronta al debutto ma solo se scortata dal regolamento”). Ciò in virtù del fatto che non è pronto il regolamento governativo che detta i criteri ai comuni per la sua applicazione (articolo 10, comma 11-bis).
Nell’attesa, restano dovuti – per il 2015 – Cosap, Tosap, Icpdpa e Cimp.

Tempi immaturi per l’Iva “in solitaria”
Altro posticipo, arrivato dopo l’esame alla Camera dei deputati, è quello della cancellazione dell’obbligo di presentare la dichiarazione Iva in forma unificata e della conseguente eliminazione della comunicazione dati Iva: la dichiarazione annuale andrà “consegnata” entro febbraio, rendendo inutile la comunicazione dati che ha la stessa scadenza, a partire da quella per il 2016, non più 2015 (articolo 10, comma 8-bis).

Ancora crisi, ancora rate
Un differimento molto importante in tempo di crisi è quello relativo alla riapertura dei termini per accedere a un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali. In sostanza, i contribuenti che hanno perso il beneficio entro il 31 dicembre 2014, possono riaverlo facendone richiesta entro il 31 luglio 2015 e bloccando, in tal modo, l’avvio di azioni esecutive. Il nuovo piano può prevedere un massimo di 72 rate da versare mensilmente (articolo 10, comma 12-quinquies).

Riconoscimenti ai Comuni
Poi, una proroga che premia chi partecipa alla lotta all’evasione: i Comuni in prima linea riceveranno, fino al 2017, il 100% delle maggiori somme riscosse grazie alla loro fattiva azione di contrasto, anziché il 55% previsto dall’ultima Stabilità (articolo 10, comma 12-duodecies).
E, ancora, un’altra disposizione indirizzata agli enti locali: è la conferma della validità, per il 2014, delle delibere Tari adottate entro il 30 novembre scorso. In mancanza di tali, pur se ritardatari, regolamenti, la tassa sui rifiuti potrà essere riscossa sulla base delle tariffe del 2013, anche se deliberate in relazione a tributi diversi (Tares/Tarsu, che la Tari ha rimpiazzato). La norma, pertanto, da un lato mette in salvo le delibere intempestive, che rischiavano di non essere efficaci per il 2014, dall’altro blocca qualsiasi contestazione sull’applicazione di tariffe pensate per un altro tributo (articolo 10, comma 12-quinquiesdecies).

From black to white
Cancellato il raddoppio dei termini per emettere l’atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di voluntary disclosure, prevista dalla legge 186/2014, con riferimento ai “paradisi fiscali” (Paesi black list) che stipulano accordi con l’Italia per instaurare un effettivo scambio di informazioni.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Paola Pullella Lucano

 

 

 

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