La tassa governativa è dovuta con riferimento al numero dei mesi considerati in ciascuna bolletta, in misura fissa mensile, diversa in base al tipo di utenza, residenziale o affari.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 21777 del 15 ottobre 2014, ribadendo la legittimità della tassa di concessione governativa sui servizi telefonici cellulari e radiomobili, ha statuito che il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della medesima tassa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.

La vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso d’accertamento per violazione e irrogazione di sanzioni, per il tardivo versamento della tassa di concessione governativa, in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili, di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972.

Il ricorso della contribuente veniva accolto in primo grado e la decisione confermata in appello.
In particolare, i giudici di seconde cure affermavano che la normativa di settore non stabilisce il termine entro il quale l’utente è tenuto a corrispondere al gestore la tassa connessa al contratto di abbonamento per la fornitura del servizio, ma si limita a individuarne le modalità di versamento.

L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione deducendo, violazione e falsa applicazione della nota 1 all’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr 641/1972 e del Dlgs 471/1997, articolo 13, comma 2, ex articolo 360 del codice di procedura civile, comma 1, n. 3; eccepiva inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, il termine di pagamento della tassa è stabilito e va individuato in quello di versamento del canone di abbonamento concordato dalle parti nel contratto.
L’Agenzia, pertanto, ribadiva la legittimità dell’irrogazione della sanzione, essendo pacifico – in fatto – che la tassa era stata versata dopo lo spirare di tale termine.

La Corte suprema, con la sentenza in commento, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione, ha dunque chiarito, ribadendo preliminarmente la legittimità della tassa di concessione governativa sui servizi telefonici cellulari e radiomobili (definitivamente acclarata con la sentenza delle sezioni unite n. 9560 del 2014), che il termine per il pagamento, da parte dell’utente, coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.

Presupposto impositivo: modalità di pagamento della tassa, congiuntamente al “canone di abbonamento”
In via preliminare, occorre evidenziare che, in base alla nota 1 dell’articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972, “la tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento”.
In sostanza, la disposizione presuppone innanzitutto che l’utente dell’apparecchio stipuli un contratto di abbonamento al servizio radiomobile terrestre con un gestore-concessionario, poi, quest’ultimo fattura periodicamente all’utente il canone, addebitando anche la tassa in relazione al numero di mesi di utenza e ne riscuote congiuntamente l’importo.
Il gestore provvede, inoltre, al versamento all’Erario della tassa con le modalità stabilite da un apposito decreto ministeriale (Dm 3 febbraio 1996), come previsto dalla nota 2 dell’articolo 21.

Questo decreto, in effetti, si limita a rinviare alla disciplina stabilita da un precedente decreto (Dm 24 settembre 1991, integrato con il Dm 18 maggio 1992), che era stato emanato per l’allora unico gestore Sip, estendendola anche ai nuovi gestori.
Il gestore emette fatture (cosiddette bollette) solitamente bimestrali e, nel mese in cui gli utenti sono tenuti al pagamento del canone, effettua un versamento all’Erario a titolo di acconto di un importo pari all’80% della tassa di concessione governativa in riscossione e ne effettua il conguaglio nel mese successivo.

Il decreto, infine, stabilisce, a carico del gestore, l’obbligo di segnalare all’Amministrazione finanziaria l’elenco degli utenti (soggetti passivi del tributo), distintamente per ciascun semestre solare, che hanno omesso il pagamento della tassa o lo hanno effettuato in ritardo, “ai fini del recupero delle tasse evase e dell’applicazione delle sanzioni di legge”.
Quanto sopra premesso, dunque, gli uffici che ricevono queste segnalazioni provvedono a emettere avvisi di liquidazione nei confronti degli utenti al fine di recuperare l’imposta non assolta, nonché la sanzione del 30% per mancato o tardivo pagamento dell’imposta.

Da ciò ne deriva, tra l’altro, che l’eventuale non corretta condotta del gestore non può di certo inficiare la pretesa tributaria e il soddisfacimento dell’interesse pubblico alla riscossione del tributo e della relativa sanzione. Eventuali inadempimenti riferibili al rapporto privatistico sottostante possono essere fatti valere esclusivamente tra le parti contrattuali. L’utente, infatti, una volta adempiuta l’obbligazione tributaria, può rivalersi sul gestore del danno causato dalla condotta di quest’ultimo.

Decisione della Corte e precedenti giurisprudenziali
Sulla base della normativa di settore di cui sopra, la Corte, con la sentenza in commento ha chiarito che “a norma della nota 1 all’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr n. 641 del 1972 (…), la tassa è dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento, in misura fissa mensile, diversa in ragione del tipo di utenza (“residenziale” o “affari”, articolo 21 citato)”.
In particolare, osserva la Corte, “l’avverbio ‘congiuntamente’ utilizzato dalla nota 1 all’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr n. 641 del 1972, non si limita a disciplinare(…), le modalità di versamento della tassa, maturata al sorgere di ciascun mese d’uso, ma, secondo lo stesso significato lessicale dell’avverbio, vale, pure, a indicare il termine per il relativo pagamento, termine che resta, appunto, determinato per relationem in riferimento a quello previsto per il pagamento delle singole bollette emesse dal gestore (…)”.

In ultima analisi, come evidenziato nella sentenza in commento, già nella precedente pronuncia n. 8825 dell’1 giugno 2012, gli stessi giudici di legittimità avevano chiarito che le prestazioni periodiche del servizio telefonico costituiscono il fatto generatore dell’obbligazione tributaria alle scadenze dei pagamenti dei corrispettivi.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORI: Nunziata Masiello e Filomena Scarano

 

 

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