E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 correttivo del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di “armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che contiene le indicazioni fondamentali per l’avvio del nuovo sistema contabile dal 2015.

A questo punto si parte, avendo la “spinta” ministeriale superato le “resistenze” di una parte del mondo delle autonomie locali, che aveva richiesto un ulteriore slittamento, alla luce del quadro fortemente critico (su vari fronti) che sta caratterizzando da tempo il contesto delle amministrazioni pubbliche locali.

Però si parte in modo non integrale, essendo esplicitamente stabilito che la contabilità Tuel conserva “valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”, mentre i nuovi schemi assumono semplicemente un “rilievo” conoscitivo.

In buona misura si tratta, però, di una duplicazione, che può comportare anche qualche complicazione, alleggerita dalla possibilità (esplicitamente riconosciuta) di non tenere – anche se a fini conoscitivi – la contabilità economico-patrimoniale secondo le nuove modalità.

Dal 2016, invece, la “nuova” contabilità armonizzata assume valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, garantendo così la definitiva transizione al nuovo sistema contabile (dallo stesso esercizio deve essere altresì predisposto il bilancio consolidato).

E’ importante sottolineare, in proposito, che gli enti locali che, nel 2014, erano già in sperimentazione devono fare riferimento – così come già avvenuto quest’anno – alla nuova contabilità ai fini autorizzatori, mantenendo (con alcune semplificazioni) la contabilità precedente per finalità meramente conoscitive.

Oltre a definire il quadro della transizione, attraverso le modifiche al D.Lgs. 118/2011 in decreto provvede altresì a modificare il D.Lgs. 267/2000, in molti articoli dal n. 150 in avanti (oltre che l’art. 114), recanti l’ordinamento finanziario e contabile, al fine di garantire il funzionamento della contabilità armonizzata e di assicurare il necessario coordinamento normativo.

Peraltro, le modifiche introdotte al Testo Unico non riguardano esclusivamente e strettamente le esigenze di introduzione dell’armonizzazione ma altresì alcune esigenze di manutenzione che si sono affermate nel tempo, anche a seguito delle diverse norme che sono state progressive recate dalle varie manovre che si sono succedute, in modo anche ravvicinato, negli ultimi anni (è il caso, ad esempio, del registro unico delle fatture che ora trova “cittadinanza” nel D.Lgs. 267/2000).

Va anche segnalato, in via preliminare, che sono pure previste alcune semplificazioni per gli enti comunali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti al fine di attenuare l’impatto del cambiamento, ad esempio in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato ed alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale (che possono partire a decorrere dal 2017).

Infine, è istituita un’apposita Commissione per l’armonizzazione degli enti locali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo – senza oneri a carico della finanza pubblica – di promuovere, appunto, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi strumentali.

 

FONTE: www.entilocali.ilsole24ore.com

AUTORE: Marco Rossi

 

contabilità