In questo approfondimento l’Avvocato Maurizio Lucca, fornisce importanti indicazioni in merito all’operato nei giudizi delle commissioni di concorso.
Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).
LE CORREZIONI
In presenza di un giudizio di “non idoneità” alla prova orale [1], non è possibile ipotizzare che la Commissione – nel formulare il proprio voto – fornisca delle indicazioni sulla modalità di corretta esecuzione della prova, individuando (nel tema affrontato) le parti non corrette, suggerendo una diversa soluzione, ovvero, segnando annotazione a margine dell’elaborato per consentire al candidato di comprendere l’errore commesso e la gravità dello stesso sull’esito complessivo.
In termini diversi, la cit. dicitura non può ritenersi incomprensibile, impedendo il percorso decisionale, rispetto (ad es.) ad un voto [2] che almeno facilita la comprensione dell’insufficienza (ossia, il divario per raggiungere l’idoneità), atteso che essa riassume l’esito del giudizio (complessivo delle prove), salvo che non sia disposto diversamente dalla legge (ex comma 1, dell’art 12 del DPR n. 487/1994) [3].
Allo stesso tempo (di converso), si può rilevare che il voto solo numerico a fortiori non può dirsi violativo della disciplina quando la valutazione operata dalla Commissione si fondi su criteri predeterminati, ovvero quando la stessa abbia avuto cura di precisare gli aspetti negativi della prova esaminata; profilo che rientra all’interno del potere della Commissione, così come, sotto il profilo delle operazioni da seguire, non vi è la necessità di verbalizzare l’espressione del voto da parte di ciascun componente della Commissione esaminatrice, essendo sufficiente l’espressione del voto numerico o del giudizio di non idoneità rispetto all’elaborato del candidato, salvo che questo non sia indicato espressamente (sempre) dalla legge [4].
Invero, i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici di concorso nelle prove scritte e orali sono espressione di ampia discrezionalità, i cui esiti possono essere scrutinati dal Giudice amministrativo solo nei limiti in cui emergano palesi illogicità o evidenti travisamenti di fatto.
Ed inoltre, la correzione degli elaborati non ha una funzione didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi, ma funzione preminentemente valutativa e selettiva [5].
IL GIUDIZI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO
Già da questo quadro di riferimento, si può ritenere appurato che le valutazioni espresse dalle Commissioni concorsuali in merito alle prove costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità tecnica, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal GA, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (con evidente onere probatorio) [6].
Non può essere accolto un giudizio di legittimità che possa trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, per cui deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.
In sintesi, il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene, dunque, alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove i predetti profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione.
PARERE PRO – VERITATE
La presentazione di un parere esterno (di terzi) pro – veritate sulla presunta positività della prova svolta (risoluzione quesito), risulta del tutto inconferente, nel senso che non sono in grado di sostituire la valutazione della Commissione.
In effetti, secondo un granitico indirizzo giurisprudenziale [7], tali pareri sono inidonei a confutare l’esito infausto della prova, posto che spetta in via esclusiva alla Commissione valutare gli elaborati degli esaminandi e che, al di là dall’ipotesi di macroscopici errori logici, non è possibile sovrapporre il parere reso da un soggetto terzo al giudizio coerente reso dalla cit. Commissione (posto che così facendo si reintrodurrebbe surrettiziamente proprio quel divieto di sindacato sostitutivo che già è precluso all’organo giudicante) [8].
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
Non è possibile, altresì, comparare le prove tra coloro che sono stati ammessi agli orali e gli esclusi.
In questi casi, non vi è alcuna disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico -giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto: un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro non servirebbe a sanare gli errori o le carenze in cui è incorso l’escluso, confermando che ogni valutazione è a sé stante, in quanto ogni prova scritta presenta una sua singolarità non comparabile con le altre [9].
Va chiarito che la tutela dell’interesse del “bocciato” risulta comunque irrilevante in presenza di eventuali errori di valutazione compiuti dalla Commissione giudicatrice a vantaggio di altri candidati (ecco la comparazione), dal momento che il suo interesse concorsuale si arresta alla (e si esaurisce nella) contestazione della esclusione in ragione della insufficienza della prova scritta, che non è condizionata dalle particolari vicende che hanno occasionalmente interessato la correzione di altri elaborati [10].
Il vizio di disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità di situazioni di fatto e la conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato [11].
L’approdo porta come conseguenza logica che non è professabile una disparità di trattamento tra le valutazioni degli elaborati di altri candidati, salvo casi limite di coincidenza assoluta (ipotesi che porterebbe obbligatoriamente l’esclusione) [12].
NOTE
[1] Ai fini della motivazione del giudizio negativo per le prove scritte ed orali del concorso in magistratura, anche la mera formula “non idoneo”, senza la necessità di apporre segni grafici o correzioni sugli elaborati delle prove, viene ritenuta valida (TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 dicembre 2024, n. 21916); stessa sorte per l’insufficienza motivata con la sola formula “non idoneo”, la quale disposizione si rivela del tutto ragionevole e conforme al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, Cons. Stato, Sez. VII, 23 giugno 2023, n. 6216.
[2] La graduazione del punteggio numerico, da un lato, consente alla Commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo e, dall’altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni, degli apprezzamenti sui candidati, Corte Cost., 8 giugno 2011, n. 175. Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015; idem Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7.
[3] TAR Veneto, sez. IV, 2 maggio 2025, n. 659, modalità (quella dei criteri) che deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione.
[4] Le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 28 gennaio 2025, n. 162.
[5] TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 luglio 2022, n. 9087.
[6] TAR Veneto, sez. IV, 10 giugno 2025, n. 937.
[7] La perizia di parte, così come un parere pro veritate, non può essere contrapposta all’attività di valutazione della Commissione: valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il loro giudizio, in quanto spetta a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, Cons. Stato, sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3070.
[8] TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 giugno 2025, n. 10771.
[9] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 24 marzo 2025, n. 5913. Vedi, Cons. Stato, sez. II, 17 marzo 2025, n. 2183.
[10] T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV stralcio, 17 ottobre 2024, n. 17988.
[11] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 2024, n. 8854.
[12] Vedi, LUCCA, Copiatura e plagio nelle prove d’esame: espulsione di entrambi i candidati, segretaricomunalivighenzi.it, 24 giugno 2020, a commento della sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 3 giugno 2020, n. 2151.