Il parere del MIT numero 3261/2025, emesso in risposta a un quesito in materia di contratti pubblici, chiarisce un aspetto fondamentale del rapporto tra subappalto e principio di rotazione negli affidamenti pubblici. Focus del Dottor Luca Leccisotti.


Il quesito riguardava la possibilità di applicare il principio di rotazione anche alla selezione del subappaltatore da parte dell’appaltatore principale.

Introduzione: il subappalto e l’applicazione del principio di rotazione

L’interpretazione fornita dal MIT conferma che il principio di rotazione, sancito dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione in relazione ai contratti di subappalto. Tale principio è infatti riferito esclusivamente agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, mentre il subappalto è disciplinato dall’art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale non prevede limitazioni legate alla pregressa titolarità di un appalto da parte del subappaltatore.

Il quadro normativo: art. 119 e art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici

Il subappalto è disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono subappaltare le opere, i servizi o le forniture previste dal contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

  • Il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
  • Non sussistano cause di esclusione ai sensi dell’art. 94 del Codice;
  • L’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti di lavori, servizi o forniture che intende subappaltare.

A differenza dell’affidamento diretto, in cui la stazione appaltante ha un ruolo attivo nella selezione del contraente, nel subappalto la scelta dell’impresa subappaltatrice è una prerogativa dell’appaltatore, purché vengano rispettati i requisiti di legge.

L’art. 49 del Codice, che disciplina il principio di rotazione, vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente quando due consecutivi affidamenti abbiano per oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi. Tuttavia, tale disposizione riguarda esclusivamente i rapporti diretti tra stazione appaltante e appaltatore e non il rapporto tra appaltatore e subappaltatore.

Ne consegue che, anche se il subappaltatore è stato in precedenza appaltatore della medesima stazione appaltante, ciò non costituisce un impedimento alla sua selezione nel nuovo appalto, poiché il principio di rotazione non trova applicazione nei contratti di subappalto.

La posizione del MIT: libertà di scelta dell’appaltatore e limiti del controllo della stazione appaltante

Il parere MIT n. 3261/2025 sottolinea che la stazione appaltante non può sindacare la scelta dell’appaltatore in merito all’impresa subappaltatrice, se questa rispetta i requisiti di qualificazione e non è destinataria di cause di esclusione. In altre parole, la stazione appaltante non può imporre il principio di rotazione nella fase di selezione del subappaltatore.

Tale interpretazione è coerente con l’impianto normativo del Codice, in quanto:

  1. Il subappalto non è un affidamento autonomo, ma un contratto derivato dall’appalto principale;
  2. L’art. 119 non prevede alcun limite legato alla precedente titolarità di un appalto da parte del subappaltatore;
  3. Il principio di rotazione si applica solo agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate e non alla fase esecutiva dell’appalto.

Di conseguenza, il divieto di riaffidare un appalto al contraente uscente non può estendersi al subappalto, pena un’eccessiva ingerenza della stazione appaltante nelle scelte organizzative dell’appaltatore.

Implicazioni pratiche per le stazioni appaltanti e gli operatori economici

L’interpretazione del MIT ha importanti conseguenze pratiche per tutti gli attori coinvolti nelle procedure di gara e nell’esecuzione dei contratti pubblici:

  • Per le stazioni appaltanti, il parere chiarisce che non è possibile rifiutare un subappalto sulla base della precedente titolarità di un appalto da parte del subappaltatore, a meno che non vi siano specifiche cause di esclusione;
  • Per gli appaltatori, viene confermata la piena autonomia nella scelta del subappaltatore, purché nel rispetto dei vincoli imposti dall’art. 119 del Codice;
  • Per i subappaltatori, l’interpretazione rafforza la possibilità di essere selezionati anche se in precedenza titolari di un contratto analogo con la medesima stazione appaltante.

Ne deriva che eventuali tentativi delle stazioni appaltanti di applicare il principio di rotazione anche al subappalto potrebbero essere oggetto di contestazione e impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.

Conclusioni: una conferma della centralità dell’autonomia dell’appaltatore nella gestione del subappalto

Il parere MIT n. 3261/2025 costituisce un chiarimento significativo sulla non applicabilità del principio di rotazione nel subappalto, confermando che la scelta del subappaltatore è di esclusiva competenza dell’appaltatore, con l’unico vincolo del rispetto dei requisiti normativi previsti dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Gli elementi chiave di questa interpretazione sono:

  1. Il principio di rotazione si applica esclusivamente agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, non ai rapporti di subappalto;
  2. La stazione appaltante non può limitare la scelta del subappaltatore sulla base della sua precedente titolarità di un appalto pubblico;
  3. L’unico controllo che la stazione appaltante può esercitare riguarda i requisiti di qualificazione e l’assenza di cause di esclusione del subappaltatore.

Questa posizione assicura un equilibrio tra tutela della concorrenza e autonomia organizzativa degli appaltatori, garantendo al contempo il rispetto delle norme in materia di subappalto e dei vincoli di qualificazione.

Alla luce di tali considerazioni, il parere MIT rappresenta un riferimento fondamentale per le stazioni appaltanti e gli operatori economici nella gestione delle gare e dei contratti pubblici, consolidando un approccio coerente con i principi di semplificazione, trasparenza e proporzionalità introdotti dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Subappalto e principio di rotazione: il parere del MIT 3261/2025

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