Un dubbio ricorrente tra RUP e Direzioni Lavori
Nel panorama della contrattualistica pubblica, è frequente che alcune prestazioni vengano affidate a terzi da parte dell’appaltatore non tramite subappalto autorizzato, ma mediante subaffidamento, soprattutto quando si tratta di forniture con posa in opera. Un caso tipico è l’installazione di infissi, apparecchiature o arredi tecnici. La domanda che spesso ci si pone è: tali lavorazioni devono essere riportate nei Certificati di Esecuzione dei Lavori (CEL) su piattaforma ANAC?
La risposta va articolata, ma la normativa attuale e la prassi consolidata offrono indicazioni chiare: NO, tali lavorazioni non vanno inserite nei CEL, salvo che ricorrano precise condizioni.
Cosa prevede l’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023
A disciplinare il contenuto e il valore dei CEL ai fini della qualificazione SOA è l’Allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici. In particolare:
- Art. 18, comma 10: “Ai fini della qualificazione, i certificati di esecuzione dei lavori devono indicare, oltre ai dati dell’appaltatore, anche quelli relativi all’eventuale subappaltatore che abbia eseguito le lavorazioni.”
- Art. 21, comma 4: prevede che i CEL debbano riportare “le categorie di lavorazioni, gli importi, i periodi di esecuzione e il buon esito, con riferimento esclusivo ai soggetti che le hanno eseguite”.
- Art. 22: stabilisce che l’impresa può qualificarsi solo per lavorazioni eseguite direttamente o da imprese subappaltatrici autorizzate.
- Art. 24: prevede che le SOA verificano i CEL anche rispetto al contratto originario e alla documentazione di cantiere, proprio per evitare il riconoscimento di lavorazioni non eseguite formalmente.
Ne deriva che nei CEL possono essere riportate esclusivamente:
- le lavorazioni eseguite direttamente dall’appaltatore;
- le lavorazioni affidate con regolare subappalto autorizzato;
- le categorie SOA corrispondenti alle lavorazioni effettivamente realizzate e documentate.
Le prestazioni eseguite in subaffidamento o nell’ambito di contratti di fornitura con posa non possono essere inserite nei CEL, poiché prive di titolo formale valido ai fini della qualificazione.
Il chiarimento dell’ANAC: la natura della prestazione è decisiva
La distinzione tra fornitura con posa e appalto di lavori è stata chiarita anche dalla Delibera ANAC n. 446 del 28 settembre 2022, secondo cui:
“La natura strumentale e accessoria dei lavori di posa ed installazione del bene costituisce l’elemento che distingue l’appalto di fornitura con posa in opera dall’appalto di lavori.”
In pratica, se la posa in opera è funzionale alla fornitura, non richiede un’organizzazione di cantiere autonoma, né assume rilevanza tecnica prevalente, non si configura come appalto di lavori. Ne consegue che:
- non serve autorizzazione al subappalto;
- non si genera alcun diritto all’inserimento nel CEL;
- non sono maturabili requisiti SOA né da parte dell’affidatario né dell’esecutore subaffidato.
Esempio pratico: il caso degli infissi
Un’impresa appaltatrice, nell’ambito di un intervento PNRR per la realizzazione di una Casa della Comunità, affida a un fornitore la fornitura e posa in opera degli infissi interni ed esterni, per un valore di circa 90.000 euro. Il fornitore provvede sia alla consegna sia alla posa mediante una squadra tecnica specializzata. Tuttavia, non viene chiesta né concessa autorizzazione al subappalto.
In sede di redazione del CEL, la Direzione Lavori si interroga sull’inserimento di tali lavorazioni.
Risposta corretta: le prestazioni rese dal fornitore non sono né lavori né subappalto, bensì una fornitura con posa accessoria; pertanto, non possono essere inserite nel CEL. Farlo significherebbe attestare falsamente l’esecuzione di un’opera qualificabile ai fini SOA.
Istruzioni operative ANAC per la piattaforma
Il manuale ANAC per la compilazione dei CEL, aggiornato alla nuova piattaforma interoperabile con il sistema di qualificazione, specifica che:
- i dati relativi alle imprese subappaltatrici devono essere accompagnati da atto autorizzativo;
- le lavorazioni devono essere coerenti con il quadro economico, gli atti contabili e il contratto;
- i CEL devono essere validati dalla SA e dalla DL, che ne rispondono penalmente.
Nella scheda “lavorazioni eseguite”, non sono previste opzioni per l’inserimento di fornitori o soggetti subaffidatari. La piattaforma stessa blocca l’inserimento se non viene indicata la presenza di subappalto autorizzato.
Conclusioni
La normativa è chiara: solo i lavori eseguiti direttamente o tramite subappalto autorizzato possono essere certificati nei CEL. Le prestazioni di fornitura con posa in opera, se non costituiscono autonomi lavori e non sono regolate da subappalto, restano escluse.
Per RUP, Direzioni Lavori e operatori economici, è quindi essenziale:
- distinguere correttamente tra subappalto e subaffidamento;
- non sovrastimare il valore della posa in opera accessoria;
- evitare l’inserimento nei CEL di soggetti non titolati, pena la nullità della certificazione.
Una corretta gestione documentale è oggi ancora più cruciale, soprattutto in ambito PNRR, dove la tracciabilità e la trasparenza dell’esecuzione rappresentano obblighi non solo tecnici, ma anche etici e giuridici.
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