Anche se le procedure sono svolte sul Mepa, ai fini del decorso dei termini è sufficiente la pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”? A rispondere al quesito è il Consiglio di Stato, Sez. III, 25/10/2021, n. 7146.
Nel caso in esame l’appellante contesta la sentenza di primo grado che ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivamente notificato.
Poiché la gara era stata indetta attraverso il MEPA l’onere di pubblicazione non è stato assolto. La pubblicazione dell’ aggiudicazione sull’albo pretorio della Stazione Appaltante non poteva ritenersi adeguata perché, secondo la prospettazione della appellante, tutti gli atti avrebbero dovuto essere pubblicati sul portale del MEPA.
La vicenda è dunque arrivata all’esame del Consiglio di Stato.
Procedure svolte sul MEPA e pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”
Ecco invece come si sono pronunciati i giudici amministrativi.
Secondo il Consiglio di Stato la pubblica amministrazione ha eccepito ritualmente che la deliberazione di aggiudicazione approvata definitivamente con deliberazione apoosita, era stata, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente “Amministrazione Trasparente” (sub voce Bandi di gara e Contratti, sub voce informazioni sulle singole procedure), ai sensi dell’art 29, co.1, del D.lgs. 50/16, come attestato nello stesso provvedimento in calce al dispositivo (cfr. pag. 7 all. 2 in atti fasc. primo grado), e non può certo essere ascrivibile alla condotta dell’Azienda il ritardo che ha causato l’intempestività del ricorso della ricorrente.
Tale conclusione è poi confermata dalla nota portante aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto e nella quale viene allegata l’immagine dello schermo (cd. screen shoot) delle schede relative alla pubblicazione sulla sezione del sito Web Aziendale “Amministrazione Trasparente – bandi Gara delle schede relative alla procedura in contestazione.
Il testo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it