Scopriamo in questo approfondimento se e quando sono compatibili la prestazione occasionale e il lavoro in somministrazione: tutte le informazioni utili sull’argomento.
In un mercato del lavoro sempre più frammentato e dinamico, non è raro che un lavoratore assunto tramite un’agenzia interinale – o, più precisamente, in regime di somministrazione di lavoro – decida di svolgere piccoli incarichi extra per integrare il proprio reddito. Questa esigenza, molto diffusa soprattutto tra i giovani e i lavoratori con contratti flessibili, porta a una domanda cruciale: è possibile affiancare una prestazione occasionale a un rapporto di lavoro in somministrazione?
La risposta, in linea generale, è sì, ma con alcune condizioni precise. Sebbene la normativa non vieti esplicitamente questa combinazione, è fondamentale che le due attività siano tra loro compatibili sotto il profilo giuridico, fiscale e previdenziale e che vengano rispettati determinati vincoli in termini di orari, conflitti di interesse e obblighi contrattuali. Vediamo quindi nel dettaglio come orientarsi.
- Cosa si intende per lavoro in somministrazione
- Che cos’è la prestazione occasionale
- È possibile svolgere prestazioni occasionali durante un contratto di somministrazione?
- Aspetti fiscali e previdenziali: come gestire correttamente la prestazione occasionale
- Il limite dei 5.000 euro e i contributi INPS
- La comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro
Cosa si intende per lavoro in somministrazione
Il contratto di somministrazione è una forma particolare di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il lavoratore, l’agenzia per il lavoro (che ne è il datore di lavoro formale) e l’azienda utilizzatrice (dove il lavoratore presta effettivamente servizio). Il lavoratore interinale ha gli stessi diritti, doveri e tutele dei dipendenti dell’azienda dove lavora, ma il suo contratto è gestito e retribuito dall’agenzia.
Si tratta, dunque, di un rapporto flessibile, ma con caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, inclusi orario prestabilito, luogo di lavoro, vincoli gerarchici e obbligo di disponibilità secondo le esigenze dell’impresa utilizzatrice.
Che cos’è la prestazione occasionale
Per “prestazione occasionale” si intende invece un’attività autonoma, saltuaria e non professionale, svolta senza vincoli di subordinazione e senza continuità. Il prestatore agisce con piena autonomia organizzativa, non è soggetto a un orario definito e non ha un rapporto di lavoro dipendente con il committente.
La prestazione occasionale è disciplinata dall’art. 2222 c.c. e può essere utilizzata per svolgere incarichi brevi e saltuari, come una consulenza, un piccolo lavoro manuale, una collaborazione editoriale, oppure la gestione di un evento. È una formula pensata per attività secondarie e residuali, non per situazioni continuative o sistematiche.
È possibile svolgere prestazioni occasionali durante un contratto di somministrazione?
Sì, è possibile, ma solo se l’attività occasionale non interferisce con gli obblighi derivanti dal contratto principale. In particolare, è necessario che:
- l’attività autonoma sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro previsto con l’agenzia di somministrazione e non siano compromesse la disponibilità lavorativa, l’attenzione o la qualità delle prestazioni offerte;
- non sussistano clausole di esclusiva nel contratto che vietino lo svolgimento di altre attività lavorative;
- non si verifichi alcun conflitto di interessi con l’azienda utilizzatrice (ad esempio, se la prestazione occasionale è svolta per un concorrente) e non siano utilizzate conoscenze riservate inerenti al rapporto di lavoro interinale.
È buona prassi informare l’agenzia o verificare le condizioni contrattuali, soprattutto nei casi in cui vi siano dubbi sulla compatibilità tra le due attività. In alcuni settori particolarmente sensibili – come quello informatico, legale o commerciale – il rischio di sovrapposizioni può essere elevato e portare a sanzioni disciplinari o alla cessazione del contratto.
Aspetti fiscali e previdenziali: come gestire correttamente la prestazione occasionale
Chi svolge una prestazione occasionale deve emetterne regolare ricevuta. Non si tratta di una fattura (riservata ai titolari di partita IVA), ma di un documento che certifica il pagamento per il lavoro svolto. La ricevuta deve contenere:
- dati completi del prestatore e del committente;
- descrizione dell’attività svolta;
- data e importo lordo del compenso;
- applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, se il committente è un sostituto d’imposta (come aziende, liberi professionisti o enti);
- eventuale marca da bollo da 2 euro, se il compenso supera i 77,47 euro;
- importo netto corrisposto.
La ritenuta non è l’imposta definitiva, ma un acconto. Il lavoratore dovrà dichiarare l’importo percepito nella propria dichiarazione dei redditi, nella sezione “Redditi Diversi” – Quadro D per il Modello 730 e Quadro RL per il Modello Redditi PF – anche se il committente ha già versato la ritenuta. È una dimenticanza comune, ma può comportare sanzioni per omessa dichiarazione.
Il limite dei 5.000 euro e i contributi INPS
Un altro elemento fondamentale riguarda la soglia di 5.000 euro lordi annui, che delimita il regime di esenzione contributiva. Fino a questa soglia, infatti, non si versano contributi e non è richiesta l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS.
Attenzione però: se il lavoratore supera i 5.000 euro complessivi percepiti da prestazioni occasionali durante l’anno solare, anche per pochi euro, scatteranno gli obblighi contributivi e dovrà informarne tempestivamente il committente. In particolare:
- sarà obbligatorio iscriversi alla Gestione Separata INPS;
- i contributi saranno dovuti solo sulla parte eccedente i 5.000 euro;
- l’aliquota applicabile sarà del 24% se il prestatore ha già una copertura previdenziale (come avviene per chi ha un contratto in somministrazione), oppure del 26,07% se non ha altra copertura;
- il contributo è diviso tra committente (2/3) e prestatore (1/3) e la quota a carico del lavoratore verrà trattenuta dal compenso netto.
Il controllo della soglia spetta al lavoratore, che deve tenere una contabilità puntuale dei compensi ricevuti da tutti i committenti.
La comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro
Un ulteriore adempimento, spesso trascurato, riguarda la comunicazione preventiva che il committente è tenuto a inviare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro prima dell’inizio dell’attività occasionale.
L’obbligo è in vigore dal 2022 e si applica ai soli committenti che operano come imprenditori, non a committenti privati o professionisti. L’obiettivo è prevenire l’uso improprio della prestazione occasionale per mascherare rapporti di lavoro subordinato. La comunicazione – da effettuarsi via e-mail secondo le modalità indicate dal Ministero del Lavoro – deve contenere:
- i dati anagrafici del prestatore;
- la sede e la data della prestazione;
- il compenso pattuito;
- una breve descrizione dell’attività svolta.
In caso di omissione, la sanzione amministrativa può arrivare fino a 2.500 euro per ogni lavoratore coinvolto.